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Approvata, in data 2 ottobre 2018, la proposta di direttiva da parte del Consiglio europeo che prevede l’applicazione del meccanismo del reverse charge “generalizzato” da parte degli Stati membri della Ue, a tutte le operazioni al di sopra di 10.000,00 euro per fattura, sino al 30 giugno 2022.

La direttiva sarà pubblicata prossimamente sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo. L’obiettivo è quello di contrastare la diffusione delle frodi nel settore dell’IVA, misura temporanea per arginare tale fenomeno in attesa dell’entrata in vigore del regime definitivo (con tassazione degli scambi intra-Ue nello Stato di destinazione dei beni). L’iniziativa per estendere il reverse charge a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi al di sopra di 10.000,00 euro per fattura è lasciata ai singoli Stati membri, attraverso apposita domanda alla Commissione europea. Per poter presentare la richiesta devono sussistere le seguenti condizioni:

–    esistenza, nello Stato membro richiedente, di un divario tra l’IVA riscossa e quella di cui è stimata la riscossione (“VAT gap”) almeno superiore del 5% rispetto alla media europea;

–    presenza di un livello di frodi carosello superiore al 25% del “VAT gap” complessivo;

–    presa d’atto che altre misure di controllo non sono sufficienti a combattere le frodi in tale Stato membro.

Uno Stato membro può presentare domanda anche nel caso in cui possieda una frontiera comune con un altro Stato che ha ricevuto l’autorizzazione al reverse charge “generalizzato” e verifica che sussiste un grave spostamento della frode verso il suo territorio, e le misure di controllo in suo possesso non sono sufficienti a contrastare lo sviluppo della frode. Nella domanda alla Commissione dovranno essere fornite dettagliate motivazioni che legittimano la richiesta, unitamente alla data di inizio del regime di reverse charge “generalizzato” e relativa durata, insieme alle azioni da intraprendere per informare i soggetti passivi della nuova disciplina e una descrizione delle misure di accompagnamento. Lo Stato membro coinvolto dovrà imporre obblighi efficaci di comunicazione elettronica a tutti i soggetti passivi e, soprattutto, a coloro che sono fornitori o destinatari di operazioni secondo lo speciale meccanismo del reverse charge “generalizzato”. Una volta ricevute tutte le informazioni, la Commissione adotta, entro tre mesi, una decisione che autorizza lo Stato membro all’adozione della speciale misura (oppure rifiuta la domanda). Può accadere che la misura adottata abbia un importante impatto negativo sul mercato interno, ad esempio nel caso in cui altri Stati membri che non applicano la misura speciale riscontrano un aumento delle frodi IVA nel proprio territorio e la Commissione verifica che tale aumento è direttamente collegato all’estensione del meccanismo in un altro Stato. In tal caso la Commissione può revocare l’autorizzazione concessa per lo Stato membro interessato decorsi almeno 6 mesi dall’entrata in vigore della speciale misura.

Lo Stato membro che riceve l’autorizzazione è tenuto a presentare alla Commissione una relazione intermedia entro due anni dall’introduzione del reverse charge “generalizzato”. Inoltre, anche gli Stati membri che non applicano la misura speciale presentano una relazione entro il 30 giugno 2019. In queste relazioni sono valutate in particolar modo l’evoluzione del “VAT gap”, l’evoluzione delle frodi IVA e, per gli Stati interessati, l’evoluzione degli oneri amministrativi in capo ai soggetti passivi e delle spese per l’Amministrazione fiscale.