Il DLgs. 3.8.2018 n. 105, in vigore dall’11.9.2018, apporta interventi correttivi al codice del Terzo settore (ossia il DLgs. 117/2017).
Viene regolamentata la contemporanea iscrizione al Registro delle persone giuridiche e al Registro unico nazionale del Terzo settore (c.d. “RUNTS”), consentendo il mantenimento della personalità giuridica, acquisita mediante iscrizione nei registri prefettizi o regionali ex DPR 361/2000, anche dopo l’iscrizione all’istituendo RUNTS.
Deve essere reintegrato obbligatoriamente, entro un anno, il numero minimo di associati che compongono l’associazione di promozione sociale o l’organizzazione di volontariato (7 associati o 3 APS/ODV), a pena di cancellazione dal RUNTS, salvo il caso in cui sia formulata richiesta di iscrizione in un’altra sezione del registro medesimo.
Viene prevista la possibilità di affidare la revisione legale dei conti, quando obbligatoria, all’organo di controllo interno, piuttosto che ad un revisore legale esterno, a condizione che in tale organo di controllo sia presente un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
In tema di scritture contabili, gli ETS non commerciali, che non applichino il regime forfetario e che nell’esercizio delle attività di interesse generale e diverse non abbiano conseguito nell’anno precedente ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate di ammontare superiore a 220.000,00 euro, redigono, anziché il bilancio di esercizio, il rendi-conto di cassa (nella versione previgente, il limite era di 50.000,00 euro).
Viene disposta la proroga da 18 a 24 mesi del termine per adeguare gli statuti al nuovo quadro normativo (che scadrà quindi il 3.8.2019). Inoltre, entro il medesimo termine, gli enti possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.