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Con il principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate 24.9.2018 n. 2, è stata precisata la rilevanza territoriale IVA di una prestazione di servizi immobiliari complessa.

TERRITORIALITÀ IVA

È territorialmente rilevante in Italia, ai fini IVA, una prestazione di servizi composta dalla concessione a titolo oneroso dell’uso di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato destinati ad attività congressuale nonché dalla fornitura di servizi effettuata in occasione di eventi sportivi, qualora dall’esame del caso specifico risulti che:

  • la concessione in uso degli immobili è essenziale e indispensabile per la prestazione del servizio;
  • i servizi pattuiti sono ancillari alla concessione in uso degli immobili, anche in relazione al loro valore economico.

Il principio di diritto si basa sull’art. 7-quater co. 1 lett. a) del DPR 633/72 in combinato disposto con l’art. 12 del DPR 633/72 e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 31-bis del Regolamento UE n. 282/2011 alla luce dei relativi orientamenti interpretativi comunitari.

Il committente non residente può ottenere il rimborso dell’IVA assolta in Italia, in presenza dei presupposti di legge.