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Possono optare per la costituzione di un Gruppo Iva i soggetti passivi stabiliti in Italia, esercenti attività d’impresa, arte e professione, uniti da vincolo finanziario, economico e organizzativo.

Si tratta di una possibilità innovativa introdotta dalla legge di Bilancio 2017 (232/2016) e disciplinata dal nuovo Titolo V-bis del decreto Iva (Dpr 633/1972).

Per valutare la convenienza ad optare – o meno – al Gruppo Iva andranno valutati attentamente i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall’opzione; tra i primi, infatti, è possibile annoverare l’emissione della fattura, nei confronti di terzi, da parte del solo soggetto che funge da rappresentante del gruppo stesso. Per quanto riguarda gli adempimenti periodici, inoltre, va sottolineato che l’opzione al Gruppo Iva consentirà la compilazione di:

  • un’unica liquidazione Iva e un’unica Comunicazione;
  • un’unica dichiarazione annuale Iva e un unico spesometro per operazioni con l’estero;
  • un’unica gestione del credito Iva (e relativa eventuale richiesta di rimborso);
  • un’unica emissione delle dichiarazioni d’intento, con riferimento, per la verifica dei requisiti come esportatore abituale, alle operazioni di tutto il gruppo.

Al contempo, considerato che i partecipanti al Gruppo perdono la propria partita Iva, tutte le operazioni poste in essere fra un soggetto e l’altro dello stesso Gruppo saranno da considerare fuori campo Iva.

Il vantaggio, naturalmente, è di natura soprattutto finanziaria.

Tra gli svantaggi, al contrario, figura l’impossibilità di compensare l’Iva a debito del gruppo con altri tributi o contributi a credito del singolo partecipante al gruppo stesso. Viceversa, il credito Iva del gruppo, sia annuale che infrannuale, non può essere utilizzato per compensare altri debiti di imposta o contributi dei singoli soggetti del gruppo.

Inoltre, è necessario tenere separatamente la contabilità Iva e la contabilità generale affinchè ogni impresa possa elaborare il proprio bilancio oltre che dichiarazione IRES e IRAP.