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Con il DM 23.04.2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18.06.2018, n. 139, sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta per i costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, introdotto dall’art. 1 comma 89-92 della L. 27.12.2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018).

Le piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla Commissione europea nella raccomandazione n. 2003/361/CE, possono beneficiare dell’agevolazione in esame se:

  • sono costituite e regolarmente iscritte presso il registro delle imprese al momento della presentazione della domanda;
  • operano nei settori economici rientranti nell’ambito dell’applicazione del regolamento di esenzione (regolamento UE n. 651/2014), compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • sostengono, a partire dall’1.1.2018, costi di consulenza per ottenere, entro il 31.12.2020, l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo;
  • presentano domanda di ammissione alla quotazione successivamente all’1.1.2018 e ottengono la stessa entro il 31.12.2020;
  • non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o bloccato gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
  • sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
  • non si trovano in condizioni di “impresa in difficoltà” secondo la disciplina comunitaria (regolamento UE n. 651/2014).

Per quanto riguarda le attività di consulenza, possono rientrare all’interno del credito d’imposta i seguenti costi relativi a:

  • attività sostenute per il processo di quotazione e ad esso finalizzate come ad esempio implementazione e adeguamento del sistema di controllo di gestione, assistenza nella redazione del piano industriale dell’impresa, supporto nelle fasi del percorso di quotazione;
  • attività volte ad attestare l’idoneità della società all’ammissione e permanenza sul mercato, inoltre necessarie per collocare le azioni quotate presso gli investitori;
  • attività di supporto alla società nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella redazione di report informativi (due diligence finanziaria inclusa);
  • attività concernenti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche inerenti la procedura di quotazione, definizione dell’offerta, redazione del prospetto informativo e documenti necessari per l’ammissione, due diligence fiscale o legale e aspetti legati al governo dell’impresa.

I costi ammissibili all’agevolazione sono quelli direttamente connessi allo svolgimento di attività prestate da consulenti esterni (persone fisiche e giuridiche), svolte come servizi non continuativi o periodici, che siano al di fuori dei costi ordinari dell’impresa, quali consulenza fiscale, legale o pubblicità.

Il sostenimento dei costi e loro ammissibilità deve risultare da apposita attestazione che deve essere rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, oppure da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il credito d’imposta può essere riconosciuto nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti a partire dall’1.1.2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione, comunque entro il 31.12.2020 e fino a un importo massimo di euro 500.000,00.

I soggetti interessati devono presentare istanza al Ministero dello sviluppo economico formulata secondo lo schema approvato dal DM 23.4.2018, unitamente alla documentazione prevista, inviando una PEC all’indirizzo previsto dal Ministero nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo.

In seguito, la Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Mise, previa verifica dei requisiti e della documentazione, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti determina la percentuale massima del credito d’imposta e comunica alle PMI il riconoscimento e l’importo disponibile o eventualmente il diniego dell’agevolazione. Il credito è utilizzabile solo in compensazione, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione, non è imponibile né ai fini Ires né Irap e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.