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Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in data 30 maggio 2018 sono state emanate le disposizioni attuative dell’art. 31-quater, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 600/1973 relativamente alle procedure di riconoscimento di una variazione in diminuzione del reddito a fronte di rettifiche di transfer pricing effettuate all’estero nell’ambito di operazioni avvenute tra imprese associate.

L’art. 31-quater del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che il riconoscimento di una variazione in diminuzione è previsto nei seguenti casi: (i) in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri interessati nell’ambito delle procedure amichevoli (c.d. mutual agreement procedure o MAP) previste dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni o dalla Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990, (ii) al termine dei controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazione internazionale, qualora l’esito delle verifiche sia stato condiviso dagli Stati partecipanti, e (iii) a seguito della trasmissione di una specifica istanza predisposta secondo le modalità e i termini disposti con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio dell’arm’s length effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi e che consenta un adeguato scambio di informazioni.

L’iter che ha portato all’emanazione del Provvedimento definitivo, ha preso avvio il 22 febbraio 2018, data in cui era stata avviata una consultazione pubblica in materia di transfer pricing, conclusasi il 21 marzo 2018, a seguito della quale in data 8 maggio 2018 ha avuto luogo il tavolo di confronto tra il MEF e gli operatori economici.

La procedura in oggetto può essere attivata da un’impresa residente in Italia che si trovi, rispetto a una società estera, in una delle condizioni previste dall’art. 110, comma 7 del TUIR. È stato chiarito inoltre che la nuova procedura concerne anche i rapporti infragruppo tra casa madre italiana e stabile organizzazione situata all’estero, oltre ai rapporti tra stabile organizzazione italiana e casa madre estera. Per quanto riguarda i requisiti di carattere oggettivo, il riconoscimento della variazione in diminuzione è previsto a fronte di una rettifica in aumento che sia (i) definitiva e (ii) conforme al principio dell’arm’s length, effettuata dall’Amministrazione di uno Stato che consenta un adeguato scambio di informazioni e con il quale l’Italia ha in essere un Trattato contro le doppie imposizioni.

Il punto 2 del Provvedimento disciplina poi gli elementi essenziali che, a pena di inammissibilità, devono corredare l’istanza finalizzata al riconoscimento della rettifica in diminuzione, i quali sono rappresentati da:

  • lo strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali di cui è richiesta l’attivazione attraverso la presentazione dell’istanza;
  • gli elementi previsti per l’attivazione della MAP o degli altri strumenti giuridici per la risoluzione delle controversie internazionali recepiti dall’ordinamento;
  • la richiesta di eliminazione della doppia imposizione generata da una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio dell’arm’s length, effettuata dallo Stato estero;
  • gli atti impositivi emessi dall’autorità estera dai quali deriva la rettifica in aumento;
  • tutti gli elementi di diritto e di fatto che consentano di determinare se la rettifica sia avvenuta nel rispetto del principio dell’arm’s length.

L’istanza dovrà essere presentata entro i termini previsti dallo specifico strumento giuridico di cui è richiesta l’attivazione ed essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza.

L’istanza presentata dovrà infine essere esaminata dall’Ufficio competente e dichiarata ammissibile entro 30 giorni dal suo ricevimento qualora risultino tutti gli elementi richiesti dal Provvedimento.

Nel caso di esito positivo, il procedimento si conclude con l’emissione da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana di un atto motivato di riconoscimento e, inoltre, spetterà allo stesso Ufficio comunicare all’Amministrazione estera la variazione riconosciuta.