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Il Tribunale di Roma (presidente Cardinali, relatore Romano), con la sentenza n. 19708 del 19 ottobre 2017, giudica valida la clausola russian roulette finalizzata ad evitare uno stallo gestionale della società.

Il Tribunale di Roma si è espresso in merito ad un patto parasociale che conteneva una clausola diretta alla risoluzione del rapporto sociale con l’uscita forzata di uno dei due soci e l’acquisizione dell’intero capitale sociale da parte dell’altro, in caso di stallo (dead-lock).

La vicenda ha visto contrapposte una S.r.l. e una S.p.A., entrambe socie di una terza società; sulla base di un patto parasociale stipulato nel 2006, il rapporto sociale si sarebbe sciolto in caso di inattività degli organi sociali o di mancato rinnovo dello stesso patto dopo cinque anni. In particolare, ricorrendo una di queste situazioni, la S.p.A. avrebbe potuto determinare il prezzo del 50% del capitale sociale, mentre la S.r.l. avrebbe dovuto acquisire la partecipazione della S.p.A. a quel prezzo o, in alternativa, vendere alla socia la propria quota per lo stesso importo.

Considerato che nel 2011 la S.p.A. non aveva ricevuto notizia del rinnovo del patto, aveva stimato in 40 milioni di euro il 50% del capitale sociale e invitato la S.r.l. a scegliere se acquistare o cedere le azioni secondo quanto previsto dall’accordo.

La S.r.l. ha allora chiesto al giudice di dichiarare la nullità del patto del 2006 ma la domanda è stata respinta poiché tale clausola è stata ritenuta “diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico” (articolo 1322, comma 2 del Codice civile).

Inoltre, la clausola non può essere ritenuta nulla perché rimette ad una delle parti la determinazione del valore delle partecipazioni sociali poiché l’equilibrio negoziale è garantito dal fatto che la scelta tra l’acquisto e la vendita spetta alla parte che non ha operato la determinazione del prezzo.

Non risulta infine violato neanche il patto leonino il quale non consente gli accordi in base ai quali “uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite” (articolo 2265 del Codice civile). Per questi motivi, il tribunale ha rigettato la domanda della S.r.l..