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Per i soggetti Oic-adopter, l’adeguamento del TUIR alle nuove regole di bilancio comporta le necessità di effettuare attente valutazioni relativamente alla competenza, ad esempio, delle perdite su crediti.

In sede di chiusura di bilancio nel caso di insolvenze derivanti da procedure concorsuali e dai cosiddetti “minicrediti”, è prevista la deduzione del costo, ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 101 del TUIR, nel periodo di imputazione in bilancio. La deduzione è da ritenersi ammessa anche qualora l’imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono elementi certi e precisi sempreché l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

Pertanto, il periodo ritenuto valido per dedurre fiscalmente tali perdite è considerato quello intercorrente tra il momento di insorgenza della perdita – così come determinato dal legislatore fiscale – e quello in cui le regole contabili impongono la cancellazione del credito.

Tuttavia, tale aspetto va valutato, ad esclusione delle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter, alla luce del principio di derivazione rafforzata previsto anche per i soggetti che applicano i principi Oic, dal nuovo articolo 83 del TUIR, così come modificato dall’articolo 13-bis, comma 2, del Dl 244/2016 e attuato dal decreto 3 agosto 2017. In base a tale principio, infatti, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione recati dai nuovi principi contabili sono in linea generale fiscalmente riconosciuti, anche ove questi non siano in linea con i criteri precedentemente dettati dalle norme fiscali, ma, tuttavia, occorre ricordare che l’articolo 101, comma 5, TUIR detta una propria regola di competenza, in particolare per i “minicrediti” e le posizioni soggette a procedura. Pertanto, ai fini dell’individuazione della corretta competenza fiscale, a decorrere dal 2016, per i soggetti diversi dalle micro-imprese, sono possibili due ipotesi. La prima prevede che venga ancora riconosciuto effetto alla statuizione temporale di cui ai commi 5 e 5-bis dell’articolo 101 del TUIR mentre la seconda – maggiormente sostenibile – prevede che la derivazione rafforzata imposta dalle ultime modifiche per i soggetti Oic diversi dalle micro-imprese sia in grado di superare anche il dettato dei commi 5 e 5-bis dell’articolo 101 del TUIR che andrebbero sostanzialmente reinterpretati alla luce del nuovo principio.

LE REGOLE DEL TUIR L’articolo 101, commi 5 e 5-bis del TUIR disciplina la deducibilità fiscale delle perdite su crediti, indicando anche la competenza, ai fini delle imposte, nelle varie ipotesi ivi previste. In particolare, l’ultimo periodo del comma 5 tratta le ipotesi in cui la perdita deriva da una fattispecie (definitiva) che ha comportato l’eliminazione contabile del credito (ai sensi del principio contabile Oic 15).
LA TEMPISTICA

 

Il comma 5-bis dell’articolo 101 del TUIR prevede (dal periodo d’imposta 2015) che le perdite derivanti da procedure e dai cosiddetti “minicrediti” (entrambi definiti dal precedente comma 5) siano deducibili non in un unico periodo d’imposta, ma in un determinato intervallo temporale. Intervallo che si apre secondo le tempistiche del comma 5 dell’articolo 101 e si chiude nel periodo in cui il credito deve essere cancellato dal bilancio secondo le regole contabili.
L’ALTERNATIVA Fuori dalle precedenti due ipotesi (ad esempio quando la perdita deriva da una sentenza che accerta l’insussistenza del credito) è evidente che la derivazione rafforzata si impone sulle regole di competenza del Testo unico, almeno per i soggetti Oic-adopter diversi da microimprese (e dalle imprese non Ires). Ciò, tuttavia, non è una novità, perché tale “derivazione” era stata anticipata dal decreto legge 147/2013 (ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 101).
I MINICREDITI Nei casi di procedure concorsuali e di “minicrediti”, invece, il periodo di competenza fiscale della perdita disciplinato dal comma 5-bis va riletto alla luce del principio di derivazione rafforzata. Per i crediti da procedura, in particolare, si ritiene che sia ancora valido il concetto di “intervallo temporale di deducibilità” ma che ora, tanto in apertura quanto in chiusura, vada individuato applicando i principi contabili (in particolare Oic 15 e 29).