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Nel caso di soggetti in regime semplificato occorre prestare attenzione alle ipotesi di cessazione, recesso o liquidazione dei soci, in quanto le rimanenze finali e i beni strumentali possono costituire voci tassabili.

I soggetti in regime semplificato di cassa possono dare origini ad operazioni straordinarie, quali la cessazione dell’attività e la liquidazione o il recesso del socio, che per ragioni di praticità e programmazione si verificano frequentemente a fine anno.

La cessazione dell’attività riguarda sia le società, sia le imprese individuali e fondamentale è il controllo dell’impatto sul reddito imponibile dei beni autoconsumati. Nel momento in cui viene a cessare un’attività, i beni che non sono stati ceduti fino a quel momento transitano dal perimetro dell’impresa a quello della persona fisica o dei soci. Questa operazione comporta l’emersione di un componente positivo come se i beni stessi fossero ceduti a terzi, considerando quale valore di cessione il valore di mercato al momento dell’autoconsumo (valore normale ai sensi dell’art. 9 del TUIR). L’articolo 66, comma 1 del TUIR richiama espressamente, per i soggetti semplificati, l’applicazione dell’articolo 57 del TUIR, ossia proprio la norma che definisce ricavi i beni autoconsumati.

Tra i beni da autofatturare assumono particolare rilievo le rimanenze finali. Il contribuente semplificato che a fine anno rileva un componente negativo – esistenze iniziali – deduce interamente tale componente dal reddito; al contrario, in contabilità ordinaria, sarebbe emerso un componente positivo integralmente tassabile – rimanenze finali – che a causa del passaggio al principio di cassa non sarebbero rilevate.

Qualora in una società di persone in regime semplificato per cassa un socio receda, l’eccedenza tra la somma spettante al socio o agli eredi e il valore della partecipazione costituisce reddito per il socio ex articolo 20-bis del TUIR e somma, deducibile dalla società, come ha riconosciuto la risoluzione 64/E/2008. La deduzione della differenza da recesso avviene, nei casi ordinari, in un’unica soluzione nell’esercizio in cui sorge il diritto alla liquidazione della somma, ma la natura di tale componente, il cui ammontare è frutto di formazione pluriennale non assimilabile alla spesa corrente per acquisto di merci e servizi, è certamente straordinaria. Di conseguenza tale spesa sembrerebbe deducibile anche dalle società in regime semplificato per cassa, nel momento in cui sorge il diritto, benchè la somma non venga effettivamente corrisposta interamente nel medesimo esercizio.