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La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 11/2016 e la Manovra Correttiva del 2017 hanno comportato rilevanti modifiche al perimetro di applicazione del regime di Patent Box.

La Legge di stabilità per il 2015 ha introdotto il regime opzionale del cd Patent Box che permette l’esclusione dalla base imponibile IRES e IRAP di un parte del reddito attribuibile all’utilizzazione di determinati beni immateriali.

L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 11/2016 e la Manovra Correttiva 2017, hanno fornito importanti chiarimenti su alcuni aspetti.

Relativamente ai beni agevolati sono stati rimossi dall’elenco dei beni agevolati, il diritto d’autore, le liste nominativi e i marchi.

Per quanto riguarda l’opzione:

  • per il Patent Box è irrevocabile: una volta esercitata ha durata pari a cinque periodi di imposta;
  • non va necessariamente esercitata con riferimento a tutti i beni immateriali, ma può riguardare anche un singolo bene;
  • a decorrere dal 2017 è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende usufruire del regime;
  • deve essere corredata dalla relativa istanza di interpello in caso il contribuente intenda ottenere un ruling (obbligatorio o facoltativo) volto a determinare in accordo con l’Agenzia delle entrate la quota di reddito agevolato.

Il diretto collegamento delle attività di ricerca e sviluppo e i beni immateriali, nonché fra questi ultimi e il relativo reddito agevolabile, deve risultare da un adeguato sistema di rilevazione contabile o extracontabile (cd tracing and tracking).

In merito alle operazioni straordinarie, l’Agenzia ha chiarito che l’operazione di fusione, scissione o conferimento d’azienda non può ritenersi elusiva o abusiva in quanto, anche se esclusivamente finalizzata ad evitare il ruling obbligatorio, non consente di beneficiare di alcun vantaggio fiscale.

Ciò a condizione che la società avente causa svolga un’attività sostanziale di ricerca e sviluppo. Inoltre, il subentro dell’avente causa nell’esercizio dell’opzione effettuata dal dante causa avviene solo nel caso di operazioni che coinvolgono vere e proprie aziende in grado di svolgere attività di ricerca e sviluppo o sfruttamento economico de beni immateriali ricevuti.