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È stata pubblicata una nuova bozza riguardante le principali novità previste dal principio contabile OIC 11 sui postulati di bilancio, con particolare riferimento al principio di rilevanza e di prevalenza della sostanza sulla forma (Dir. 2013/34/UE).

L’OIC 11 afferma che, se i principi contabili nazionali non disciplinano “fatti aziendali specifici”, per la loro corretta contabilizzazione si deve fare riferimento agli OIC che trattano casi simili attraverso un ragionamento analogico. In secondo luogo, se non è possibile identificare casi simili negli altri OIC, si deve fare riferimento ai postulati di bilancio. I postulati di bilancio (disciplina contenuta negli artt. 2423, 2423-bis e 2423-ter) che vengono analizzati nel documento sono: prudenza, prospettiva della continuità aziendale, rappresentazione sostanziale, competenza, costanza nei criteri di valutazione, rilevanza, comparabilità e neutralità. Il documento è di particolare interesse a seguito della direttiva n. 34/2013, che ha introdotto nel Codice civile il principio di rilevanza e il principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Di seguito le principali novità:

  • in merito al principio di prudenza viene sottolineato come il Codice civile delinei un effetto asimmetrico nella contabilizzazione dei componenti di economici, con prevalenza del principio di prudenza rispetto a quello della competenza;
  • con riferimento all’applicabilità del presupposto di continuazione dell’attività, l’OIC 11 stabilisce che, nel predisporre il bilancio, gli amministratori devono acquisire ogni informazione riguardante la permanenza del citato presupposto e le possibili cause di interruzione ex art. 2484, Codice civile;
  • l’OIC afferma di essersi conformato al postulato di rappresentazione in base alla sostanza dell’operazione o del contratto, precisando che il redattore del bilancio deve individuare i diritti, gli obblighi e le condizioni ricavabili dai termini contrattuali e confrontarle con gli altri principi contabili al fine di accertarne la correttezza;
  • il documento precisa che la rilevanza dei singoli elementi deve essere valutata nel contesto complessivo del bilancio e che si considera rilevante un’informazione la cui “omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della società”. La rilevanza deve essere poi quantificata considerando sia elementi qualitativi sia quantitativi, sia privilegiando gli elementi di bilancio che interessano maggiormente i destinatari del bilancio. Infine viene indicato che le fattispecie di possibile applicazione del principio di rilevanza hanno natura puramente esemplificativa e non esaustiva.