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La riforma della legge fallimentare ha riconosciuto la centralità dei controlli societari riducendo i requisiti dimensionali previsti per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo nelle Srl.

La legge delega n. 2681 recante “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza” è stata approvata dal Senato l’11 ottobre 2017 e riconosce al Governo 12 mesi di tempo per adottare uno o più decreti legislativi che andranno a riscrivere la legge fallimentare e altri aspetti del diritto societario.

Uno tra questi è la riduzione delle soglie previste per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo nelle Srl. L’articolo 14, comma 1, lett. g) della legge delega autorizza il Governo ad estendere i casi nei quali è obbligatoria la nomina modificando l’art. 2477 del Codice civile. Relativamente ai nuovi limiti, il totale dell’attivo dello stato patrimoniale e i ricavi delle vendite o delle prestazioni viene ridotto a 2 milioni di euro, diminuendo le attuali soglie di 4,4 milioni per l’attivo e di 8,8 milioni per i ricavi. Il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio, dall’attuale limite di 50, viene ridotto a 10. Inoltre, ai fini dell’obbligatorietà dell’organo di controllo, sarà sufficiente il superamento di anche uno solo dei predetti limiti per due esercizi consecutivi, mentre la norma attuale prevede il superamento di due requisiti su tre per due esercizi consecutivi.

Attraverso la legge delega viene altresì previsto che, in caso di mancata nomina, in tutti i casi in cui è obbligatoria per legge, sia il tribunale a provvedere alla stessa, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese. Infine il Governo è richiamato a prevedere che l’obbligo di nomina di controllo o del revisore cessi per le Srl, qualora per tre esercizi consecutivi non sia superato alcuno dei limiti di cui alla lettera g) della legge delega.