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La massima H.I.27 dei notai del Comitato Triveneto ammette il concorso dell’usufruttuario con il nudo proprietario nella distribuzione di riserve.

L’art. 2352 del Codice civile disciplina l’attribuzione dei diritti amministrativi, nel caso di usufrutto sulle partecipazioni al capitale sociale, senza nulla specificare relativamente agli aspetti economici. Per colmare tale carenza legislativa, si ritiene che, all’usufruttuario di azioni spettino i frutti civili (gli utili di esercizio distribuiti a seguito di delibera) definiti dalla disciplina generale di cui all’art. 984, Codice civile. Pertanto i diritti economici che spettano all’usufruttuario sono tutti quelli che hanno natura di remunerazione del capitale investito. Nelle società di capitali, in particolare, tale remunerazione è definita dagli utili di esercizio di cui sia stata deliberata la distribuzione. Qualora invece siano distribuite riserve formate con utili o apporti di capitale, alla relativa riscossione parteciperanno sia il nudo proprietario sia l’usufruttuario ai sensi dell’art. 1000 del Codice civile. Considerato infatti che nel corso della vita di una società potrebbero essere distribuiti utili di esercizio e/o somme prelevate dalle riserve di patrimonio, va valutato attentamente a chi spettino tali somme, se all’usufruttario o al socio, a seconda della loro natura. Non avrà quindi rilevanza la distinzione tra riserve di capitale e riserve di utili in quanto, una volta costituite, a differenza degli utili di esercizio, le stesse concorrono a formare il patrimonio netto della società e, pertanto, il suo capitale effettivo in senso economico e giuridico. La decisione dei soci di non distribuire gli utili non determina il semplice loro accantonamento in attesa di una futura distribuzione, ma produce un vero e proprio conferimento a patrimonio, assimilabile ad un versamento in conto capitale. Gli utili non distribuiti, dal punto di vista civilistico, diventano quindi capitale e conseguentemente, qualora venisse deliberata la distribuzione di somme prelevate da una riserva distribuibile, sia essa di capitale o di utili, all’usufruttuario spetterà unicamente il diritto di vedere estendere su di esse il suo usufrutto, in base all’articolo 1000 del Codice civile.