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Nelle società di capitali con la previsione statutaria di una durata particolarmente lunga, il socio (persona fisica) può recedere liberamente con un preavviso di centottanta giorni.

Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 2363/2017 del 5 maggio 2017, ha stabilito che è da considerare costituita a tempo indeterminato una società di capitali che, all’interno dello statuto, prevede una durata superiore alla normale vita umana.

È il caso di una società, costituita nell’anno 1998, il cui termine di durata era stato fissato al 31 dicembre 2100, definendo quindi una durata complessiva di 102 anni. Nello specifico, un socio di tale società aveva dichiarato, tramite raccomandata, di voler esercitare il diritto di recesso, in via principale, per giusta causa e, in via subordinata, ai sensi dell’articolo 2473, comma 2, Codice civile. Tuttavia, la comunicazione del recesso non era stata recapitata al destinatario e pertanto l’Amministratore unico della società non aveva provveduto ad effettuare tale comunicazione al locale Registro delle Imprese.

Il socio recedente si era quindi rivolto all’autorità giudiziaria, la quale, nell’accogliere il ricorso, evidenziava la mancanza di prove per l’applicazione di una giusta causa di recesso ma, al contempo, legittimava il diritto di recesso ex articolo 2473, comma 2, Codice civile dal momento che la durata della società era pari a 102 anni, ovvero di un periodo superiore alla normale vita umana.

Nel riprendere quanto già chiarito da precedente giurisprudenza (Corte d’appello di Bologna, sentenza 5 aprile 1997) si evidenzia, quindi, che il caso specifico va equiparato al caso in cui la società sia stata costituita a tempo indeterminato, la quale rappresenta una causa di recesso espressamente riconosciuta dal legislatore (articolo 2473, comma 2, Codice civile).

Di conseguenza, il diritto di recesso è stato esercitato correttamente dal socio uscente e, in assenza di diverse previsioni statutarie, aveva prodotto i suoi effetti dopo centoottanta giorni da quello nel quale era stato rilasciato l’avviso di giacenza della raccomandata.