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L’Agenzia delle Entrate non può presumere la parziale inesistenza delle sponsorizzazioni effettuate da una società solamente sulla base del loro elevato ammontare.

Con la sentenza 1727.11.17, la Ctr Lombardia si è recentemente espressa in merito alla contestazione avanzata dall’Agenzia nei confronti di una società per l’utilizzo di fatture di sponsorizzazione oggettivamente inesistenti. Le motivazioni di tale contestazione muovevano dalla valutazione del comportamento tenuto dal soggetto destinatario delle sponsorizzazioni. In particolare, l’ufficio affermava che, pur essendo formalmente pagate tramite bonifici, le stesse fossero poi parzialmente restituite agli sponsor tramite il prelevamento di contanti.

La società sponsor, nel ricorrere alla Ctp di Milano, vedeva accolto il ricorso con la motivazione che non fosse possibile provare l’inesistenza delle operazioni e l’incongruenza tra le prestazioni rese e quelle fatturate.

La sentenza veniva poi appellata dal Fisco che vedeva respinto l’appello anche dalla Ctr Lombardia la quale, nello smontare le ricostruzioni effettuate dall’ufficio, argomentava con le seguenti motivazioni:

  • l’effettività delle prestazioni è stata provata dal contribuente attraverso la produzione di fotografie e filmati delle gare, oltre a estratti di quotidiani nazionali, nei quali risultava ben visibile il logo sulle vetture;
  • erano state prodotte dichiarazioni di terzi alle quali, per quanto non utilizzabili come prova testimoniale, la Ctr attribuisce valore indiziario;
  • l’elevato ammontare della spesa rispetto all’efficacia pubblicitaria non compariva negli avvisi di accertamento ma, soprattutto, spetta all’imprenditore, in maniera totalmente discrezionale, valutare l’efficacia dell’investimento in termini di ritorno pubblicitario.

In conclusione, sempre secondo la Ctr, risulterebbe contradditorio affermare l’inesistenza delle operazioni e, al contempo, la sovrafatturazione delle stesse.

Di parere concorde risulta la sentenza 1877 del 18 aprile 2017 emessa dalla medesima Ctr Lombardia.