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A decorrere dall’anno 2017, con la definizione della nuova aliquota Ires, si è reso necessario rideterminare le percentuali di concorrenza dei dividendi alla formazione del reddito dei soci.

La Finanziaria 2017 ha ridotto, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, l’aliquota Ires dal 27,5% al 24%.

A seguito di tale riduzione, si è reso necessario intervenire sulla disciplina dell’imponibilità di dividendi e plusvalenze determinando le nuove percentuali da applicare in capo ai soci persone fisiche.

Al riguardo, rimane inalterata la disciplina che distingue le partecipazioni qualificate dalle partecipazioni non qualificate; per queste ultime, in particolare, non varia l’aliquota di tassazione del 26% da applicarsi a titolo d’imposta per i dividendi percepiti da soci con partecipazioni al capitale inferiori al 25%.

Con il Decreto 26.5.2017, il MEF ha invece modificato le percentuali di imponibilità / esenzione previste per i dividendi percepiti da soci persone fisiche detentori di partecipazioni qualificate. Nel dettaglio, la nuova percentuale di imponibilità aumenta dal 49,72% al 58,14% mentre, la percentuale di esenzione, diminuisce dal 50,28% al 41,86%.

La nuova aliquota è applicabile agli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo al quello in corso al 31.12.2016 pertanto, per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare, la nuova percentuale è applicabile agli utili formati a partire dal 2017.

Le modifiche intercorse negli anni sono riepilogate nella tabella seguente:

Periodo di produzione degli utili Periodo d’imposta Percentuale di tassazione
Fino all’esercizio in corso al 31.12.2007 fino al 2007 40,00%
Dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 a quello in corso al 31.12.2016 dal 2008 al 2016 49,72%
Dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 dal 2017 58,14%

La nuova percentuale del 58,14% risulta infine applicabile anche ai redditi diversi di natura finanziaria costituiti dalle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate non conseguite nell’esercizio d’impresa. L’applicazione della nuova percentuale è prevista a decorrere dall’1.1.2018.