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Con la risoluzione n.87/E del 05 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate chiarisce molti dubbi degli operatori relativi al primo invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.87/E del 05 luglio 2017, ha chiarito molti dubbi degli operatori in merito al nuovo adempimento previsto dal Dl. 193/2016, vale a dire la comunicazione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Tale comunicazione che, a regime sarà trimestrale, per il solo 2017, primo anno di applicazione della disposizione, va predisposta su base semestrale. Il primo invio, relativo al periodo gennaio-giugno 2017, andrà effettuato entro lunedì 18 settembre; scadenza che potrebbe essere prorogata al 30 settembre sulla base del recente annuncio del Viceministro dell’economia Casero.

Il criterio di base da seguire per la compilazione dello spesometro è quello della competenza. Nella comunicazione relativa al primo semestre 2017, dovranno quindi essere indicate:

  • le fatture di vendita emesse con data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno, a prescindere dal momento di registrazione; e
  • le fatture d’acquisto ricevute registrate tra gennaio e giugno di quest’anno, a prescindere dalla data di ricezione del relativo documento.Si ricorda, inoltre, che non è possibile emettere fatture cointestate verso clienti soggetti passivi Iva. Nel caso invece di cointestazione di fatture a soggetti privati (B2C), la compilazione degli identificativi fiscali si effettua riportando i dati di un solo cointestatario.
  • Relativamente alle bollette di importazione, la risoluzione chiarisce che, a norma dell’articolo 25, comma 2, Dpr 633/1972, le informazioni che identificano il cedente extra comunitario, compreso il Paese di residenza devono essere riportate nei registri Iva. Conseguentemente tali dati (Paese estero e identificativo estero) vanno obbligatoriamente inseriti nella comunicazione periodica.