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Con la Sentenza n. 1865/1/17, la Ctr di Milano afferma che non è retroattiva la presunzione in base alla quale il denaro detenuto in Paesi a fiscalità privilegiata deriva da redditi evasi.

La Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 1865/1/17, depositata il 28 aprile 2017, enuncia che non può avere efficacia retroattiva la presunzione in base alla quale gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute all’estero si presumono costituite, salvo prova contraria, attraverso redditi sottratti a tassazione.

Nel caso sul quale sono stati chiamati ad esprimersi i giudici milanesi, l’Agenzia delle Entrate contestava al contribuente, per i periodi d’imposta 2006 e 2007, il possesso di investimenti e di disponibilità finanziarie superiori ai 15.000 euro risultanti su un conto corrente svizzero e non dichiarate nel quadro RW del modello REDDITI, e ne recuperava quindi a tassazione il relativo ammontare.

Su tali redditi, secondo l’Amministrazione finanziaria opera pertanto la presunzione legale contenuta nell’articolo 12, comma 2, del Dl. 78/2009, in base alla quale devono ritenersi costituiti tramite redditi sottratti a tassazione, gli investimenti e le attività finanziarie che sono detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli adempimenti previsti in materia di monitoraggio fiscale. Il contribuente presentava ricorso sostenendo tra l’altro l’irretroattività della presunzione legale sopra citata.

I giudici di primo grado davano ragione al contribuente e annullavano i relativi atti impositivi. Pei i giudici, infatti, la disposizione contemplando una presunzione legale, ha natura sostanziale, dal momento che il contribuente può superare tale presunzione soltanto dimostrando che la disponibilità estera non è stata generata da evasione fiscale. Inoltre, in base al principio dell’affidamento del cittadino nella certezza del diritto, il contribuente non può essere tenuto a precostituirsi una prova prima che la legge ne preveda il suddetto obbligo.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva in appello. I giudici in tale sede confermavano la sentenza di primo grado, sostenendo che l’irretroattività della Legge tributaria è prevista anche dall’articolo 3 dello Statuto dei diritti del Contribuente (Legge 212/2000), che contempla il principio in base al quale “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”, salvo che l’efficacia retroattiva della disposizione non sia espressamente prevista.

La presunzione legale, di cui all’articolo 12, comma 2, del Dl. 78/2009, quindi non può che essere applicata dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della norma, vale a dire dal 2010.