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La Sentenza della Ctp di Varese apre alla possibilità per chi ha aderito alla procedura di voluntary disclosure di ottenere il rimborso dell’euroritenuta versata sui redditi regolarizzati.

Con la Sentenza n. 309/3/2017 del 30 maggio 2017, la Commissione tributaria provinciale di Varese riconosce il diritto al rimborso delle euroritenute versate sui redditi regolarizzati con la procedura di voluntary disclosure.

Il caso esaminato dalla Commissione riguardava un soggetto, titolare di un conto in Svizzera non dichiarato, che aveva sanato la propria posizione aderendo alla procedura di disclosure. Tale soggetto dopo aver provveduto a pagare i tributi, le sanzioni e gli interessi così come liquidati dall’ufficio, constatava l’assenza negli atti di definizione del procedimento di ogni riferimento all’euroritenuta, procedendo in seguito a chiederne il rimborso all’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente trascorsi inutilmente 90 giorni, impugnava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia, contestandone l’illegittimità per violazione dell’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Svizzera e l’Unione europea e del divieto di doppia imposizione.

Il giudice dava ragione al contribuente, accogliendone il ricorso e affermando quattro importanti principi:

  • la richiesta di rimborso non produce effetti sulla procedura di Voluntary disclosure perfezionata e non comporta nessuna modifica agli atti già definiti, avendo invece per oggetto l’applicazione delle euroritenute da parte delle banche estere;
  • l’euroritenuta non è soggetta alla limitazione contemplata dell’articolo 165, comma 8 del Tuir, che esclude il foreign tax credit nel caso di omessa indicazione dei relativi redditi in dichiarazione. Tale previsione riguarda, infatti, i soli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e non quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, quali i redditi di capitale esteri;
  • l’euroritenuta non rappresenta un corrispettivo pagato dal contribuente per garantirsi l’anonimato fiscale;
  • il mancato rimborso dell’euroritenuta determinerebbe una doppia imposizione in violazione dei principi contenuti nella Direttiva 2003/48/CE, dei relativi accordi con Paesi terzi e dell’articolo 169 del Tuir.

La sentenza delle Commissione tributaria di Varese in oggetto si riferisce a una questione emersa con la prima procedura di collaborazione volontaria e apre dunque alla possibilità per tutti i soggetti, che vi hanno aderito di vedersi rimborsare le euroritenute trattenute dalle banche estere. Analogamente, nell’ambito della Voluntary disclosure bis, ai contribuenti dovrebbe essere consentito di scomputare le euroritenute già versate in sede di autoliquidazione.