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Scade il 30 giugno 2017, il termine per persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali per esercitare la facoltà di affrancare, ai fini fiscali, la cifra di carico di partecipazioni e aree fabbricabili.

Persone fisiche, società semplici, ed enti non commerciali possono usufruire anche quest’anno fino al 30 giugno 2017 della possibilità di affrancare, ai fini delle imposte dirette, il valore “di carico” di partecipazioni (non quotate) ed aree (edificabili e non) detenute alla data del 1° gennaio scorso al di fuori del reddito d’impresa.

Per vedersi riconosciuta, ai sensi dell’articolo 1, comma 554, della Legge 232/2016, anche ai fini fiscali, la rivalutazione civilistica del valore di partecipazioni e aree è necessario che il contribuente entro venerdì 30 giugno provveda all’asseverazione della perizia e al pagamento dell’imposta sostitutiva pari all’8% dell’intero valore risultante dalla perizia di stima.

La scadenza del 30 giugno assume particolare rilievo anche per coloro che intendono svalutare il valore periziato dell’area emerso in occasione di uno dei precedenti provvedimenti di affrancamento, situazione piuttosto frequente considerato l’andamento del mercato immobiliare.

Si ricorda che, se in passato si è affrancato ad un’aliquota del 4%, in caso di deprezzamenti di valore inferiori al 50%, non solo non si ha diritto ad alcun rimborso (articolo 7, comma 2, Dl. 70/2011), bensì rimane un saldo da versare. Se è in corso la rateizzazione del precedente debito, come affermato dalla Circolare n. 47/E/2011, l’imposta dovuta può essere ricalcolata.

Relativamente alle partecipazioni il problema della perizia “al ribasso” non sussiste, in quanto la Legge non prevede alcuna rilevanza di valore minimo per l’importo periziato.

La convenienza nell’esercitare la facoltà sopra menzionata dipende dall’ammontare della plusvalenza. Per le partecipazioni, l’affrancamento di valore evita al contribuente, sino all’importo periziato e soggetto ad imposta sostitutiva, di sostenere in sede di successiva cessione l’imposta dovuta sulla plusvalenza. Tale prelievo per le partecipazioni non qualificate ammonta al 26%, mentre per le partecipazioni qualificate è necessario applicare l’aliquota d’imposta corrispondente al proprio scaglione Irpef di reddito sul 49,72% del plusvalore emergente dall’operazione.

Nel primo caso, dunque, affinché l’affrancamento sia conveniente la plusvalenza deve essere superiore al 30,77% del valore di mercato del titolo, mentre nel secondo, ipotizzando un aliquota Irpef marginale complessiva del 43%, la plusvalenza deve superare il 37,5% del valore di mercato.

Si ricorda infine che il parametro del 49,72% è destinato ad aumentare (presumibilmente al 58,14%) come effetto della riduzione dell’aliquota d’imposta Ires dal 27,5% al 24%. La nuova percentuale dovrebbe applicarsi (è atteso il relativo decreto ministeriale) alle plusvalenze risultanti dagli atti di realizzo posti in essere a partire dal 1° gennaio 2018.