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Con la sentenza n. 177/4/2017, la Ctp di Vicenza riconosce la possibilità di presentare un’integrativa “a favore” oltre l’anno anche sui periodi d’imposta ancora “accertabili”.

Le modifiche introdotte alla disciplina delle dichiarazioni integrative, dal Decreto Legge n, 193 del 2016, hanno carattere retroattivo. A stabilirlo è la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza con la sentenza n.177/4/2017.

Il caso trae origine dall’errore di una società, che aveva indicato nella dichiarazione relativa al 2012 un credito d’imposta di “ricerca e sviluppo”, nonostante nella precedente dichiarazione avesse omesso di indicare i costi che legittimano la spettanza del credito. L’errore viene rilevato nell’ambito del controllo automatizzato, ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e formalizzato dall’Agenzia delle Entrate con un avviso di irregolarità seguito dall’emissione di una cartella di pagamento, che la società impugna dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

La società in seguito alle modifiche introdotte dal Dl. 193, in vigore dal 24 ottobre 2016, presentava il 25 novembre 2016, una dichiarazione integrativa a favore per l’anno 2011, per correggere l’omissione che ha generato l’irregolarità. Secondo l’ufficio, però, l’integrativa a favore presentata nel 2016 in relazione al 2011 era da ritenersi non valida in quanto fuori termine.

La Ctp dà ragione al contribuente sull’assunto che la normativa applicabile al caso di specie è quella “post-modifiche” apportate dal Dl. 193/2016, che ha modificato la disciplina fino a quel momento in vigore estendendo la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore anche oltre l’anno. Tali modifiche possono riguardare le dichiarazioni riferite ai periodi d’imposta pregressi, purché ancora accertabili. Ipotesi, quest’ultima che risultava di fatto applicabile al caso in questione, in quanto riferita ad una dichiarazione integrativa per un anno, il 2011, i cui termini di accertamento sarebbero scaduti soltanto il 31 dicembre 2016, quindi dopo l’introduzione della nuova norma, di conseguenza l’integrativa presentata dal contribuente è ammissibile ed efficace.