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Con la Circolare n. 5/D, l’Agenzia delle Dogane chiarisce le procedure da adottare qualora il valore doganale delle merci non possa essere determinato.

Accade spesso che il valore doganale delle merci non possa essere determinato, in tutto o in parte, in quanto alcuni dei costi comunque rilevanti in dogana, si formano in momenti successivi alle operazioni doganali, si pensi ad esempio ai contratti di licenza con fees calcolate sul venduto, agli stampi da valorizzare in relazione a più prodotti e operazioni o, ancora, agli aggiustamenti di prezzo che, periodicamente, le multinazionali pongono in essere.

In tutti questi casi, si pone quindi il problema della dichiarazione in dogana del valore delle merci, risolvibile per l’Autorità doganale secondo due modalità operative:

  • La dichiarazione incompleta utilizzabile per gli aggiustamenti all’export, che rilevano anche ai fini della corretta formazione del plafond Iva. Con tale procedura operativa, è possibile sospendere l’accertamento doganale fino a quando l’elemento mancante (il valore) non sia determinabile, definendo periodicamente, bolletta per bolletta, la fissazione degli elementi della dichiarazione.
  • La tassazione a forfait utilizzabile per gli aggiustamenti all’import. Con tale procedimento, l’importatore, nell’ambito di una procedura di ruling doganale, fissa con l’Autorità doganale il valore delle merci in modo forfettario senza necessità di rettifiche e revisioni a posteriori.

La Circolare n. 5/D dell’Agenzia delle Dogane chiarisce inoltre i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l’accesso alla procedura di determinazione del valore a forfait.

Dal punto di vista oggettivo, la tassazione a forfait prevista dall’articolo 73 del Codice Doganale dell’Unione (CDU), può essere utilizzata qualora:

  • i criteri alternativi di sospensione della dichiarazione del valore doganale, come spesso accade, rechino un costo gestionale e amministrativo sproporzionato;
  • il valore in dogana forfettizzato non differisca significativamente da quanto astrattamente dichiarabile a posteriori.

Dal punto di vista soggettivo, infine, il richiedente:

  • non deve avere precedenti per reati gravi o violazione della normativa doganale e fiscale;
  • deve dimostrare di utilizzare un sistema contabile che agevoli i controlli doganali mediante audit;
  • essere dotato di una organizzazione e un controllo interno, diretto a individuare transazioni illegali o irregolari.

Si ricorda che questi criteri si presumono rispettati se il soggetto ha la certificazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO).