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Con la sentenza n. 2502/34/2017, la Ctr Campania ha stabilito che per i debiti della società scissa rispondono, solidalmente e illimitatamente, tutte le società partecipanti all’operazione

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza n. 2502/34/2017, ha chiarito che per i debiti tributari della società scissa sono responsabili, solidalmente e illimitatamente, tutte le società partecipanti alla scissione, non applicandosi le limitazioni della responsabilità contemplate dagli articoli 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, del Codice civile.

Il caso su cui si è espressa la Commissione Tributaria nasceva da una cartella di pagamento Equitalia notificata alla società beneficiaria di una scissione parziale per i debiti tributari maturati dalla società scissa nel periodo antecedente alla scissione.

La beneficiaria impugnava la cartella, eccependo tre motivi di impugnazione:

  • Responsabilità sussidiaria. La ricorrente sosteneva che la responsabilità della società beneficiaria è di natura sussidiaria e, quindi, Equitalia avrebbe dovuto esigere la riscossione del proprio credito in via principale dalla società scissa e, soltanto nell’ipotesi di mancato pagamento di quest’ultima, Equitalia avrebbe potuto rivolgersi alla beneficiaria.
  • Limitazione della responsabilità. La ricorrente affermava che la responsabilità della beneficiaria era limitata al valore del patrimonio netto assegnato in sede di scissione.
  • Infine, la ricorrente sosteneva che la cartella non era stata preceduta da alcun atto con cui veniva informata della pretesa vantata in carico della società scissa.

La Ctr Campania dava ragione a Equitalia sostenendo che, in caso di scissione, ciascuna società partecipante all’operazione è obbligata in solido per le somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla scissione, sulla base del principio dell’unitarietà dell’imposta e dell’articolo 15 del D.Lgs. 472/97 che prevede la responsabilità illimitata di tutte le società partecipanti alla scissione.

Pertanto, in considerazione della natura speciale della norma tributaria, e quindi, della sua prevalenza rispetto a quella contenuta nel Codice civile, non opera la previsione dell’articolo 2506-quater, comma 3, che limita la responsabilità all’ammontare del patrimonio netto trasferito al momento della scissione.

Tale decisione è conforme anche alla giurisprudenza della Cassazione, che con la recente sentenza n. 23343/16, ha confermato la natura solidale e illimitata della responsabilità per debiti fiscali di tutte le società partecipanti alla scissione.