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Il parametro di riferimento per la determinazione dei prezzi di trasferimento potrebbe diventare “la libera concorrenza” al posto del precedente concetto del “valore normale”.

Con il Decreto Legge, approvato l’11 Aprile, il Consiglio dei Ministri interviene sulla corretta individuazione dei prezzi di trasferimento, superando di fatto il criterio del “valore normale” e adeguandosi alle linee guida Ocse. Il provvedimento riguarda, infatti, la norma interna relativa al transfer pricing (articolo 110, comma 7, del Tuir) e l’introduzione nel DPR 600/1973 del nuovo articolo 31-quater, diretto a disciplinare le ipotesi e le modalità per far valere le variazioni in diminuzione del transfer pricing.

Nello specifico, il nuovo comma 7, dell’articolo 110, del Tuir dovrebbe disciplinare la determinazione dei componenti di reddito derivanti da operazioni con società correlate non residenti facendo riferimento “alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili”. La nuova previsione sostituirebbe dunque quella attuale secondo cui i componenti di reddito in questione sono valutati al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, calcolato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con un Decreto dovrebbe inoltre dettare i criteri e i metodi di applicazione del transfer pricing in aderenza alle linee guida Ocse, riviste in base al progetto BEPS, superando quindi le indicazioni fornite dalla datata Circolare Ministeriale n. 32 del 1980.

In aggiunta, dovrebbe essere introdotto nel DPR 600/1973, il nuovo articolo 31-quater diretto a regolare le ipotesi nelle quali le rettifiche ai prezzi di trasferimento, effettuate nello Stato della controparte del gruppo, possano generare una riduzione del reddito in capo all’impresa residente.

L’attuale normativa permette che la diminuzione del reddito dell’impresa residente possa essere riconosciuta soltanto nella misura in cui essa emerga dalla definizione di una procedura amichevole con l’altro Stato contraente.

Il nuovo articolo 31-quater individua due ulteriori casi nei quali l’impresa residente potrà far valere la diminuzione del reddito anche senza l’attivazione di procedure amichevoli:

  • a conclusione di controlli eseguiti nell’ambito di attività di cooperazione internazionale i cui risultati siano condivisi dagli Stati partecipanti;
  • a seguito di istanza presentata dal contribuente secondo le modalità e i termini previsti con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni che permetta un adeguato scambio di informazioni.