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Nella determinazione delle imposte e nella loro rilevazione in bilancio, in alcuni casi è obbligatoria in altri è opportuna, la raccolta di un set di documentazione aggiuntiva a quella fornita dalla società.

Ai fini della corretta determinazione delle imposte e della loro rilevazione in bilancio, è obbligatorio in certi casi opportuno in altri, raccogliere un set di documentazione aggiuntiva rispetto ai prospetti di dettaglio forniti dalla società.

Il primo esempio in questa direzione riguarda la documentazione da ottenere per evitare la tassazione ai fini Ires di una sopravvenienza attiva. In particolare, deve essere posta particolare attenzione all’ottenimento della comunicazione con la quale il socio deve comunicare alla partecipata, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il valore fiscale del credito. Il venir meno di tali debiti può determinare infatti la formazione di sopravvenienze attive soggette a tassazione ai fini Ires, ai sensi dell’articolo 88, comma 4-bis del Dpr 917/1986, che prevede, infatti, l’imponibilità in capo alla partecipata delle rinunce ai crediti effettuate dai soci per l’ammontare che eccede il valore fiscale del credito.

In assenza della comunicazione sopra menzionata, il valore fiscale del credito è considerato pari a zero con conseguente integrale tassazione, in capo alla società partecipata dell’ammontare oggetto di rinuncia.

Il secondo esempio, riguarda la raccolta della documentazione attestante la natura “di copertura” degli strumenti derivati contabilizzati, vale a dire documenti formali della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell’effettuare la copertura. La nuova disciplina relativa ai strumenti finanziari derivati, introdotta dal Dlgs. 139/2015, prevede infatti trattamenti contabili e, quindi, fiscali differenti a seconda che si tratti di derivati di copertura o speculativi.

In mancanza della documentazione, gli strumenti finanziari derivati non possono essere considerati di copertura con i relativi riflessi fiscali che ne derivano.

Si ricorda, infine, che anche per poter dedurre ai fini Irap, i costi sostenuti del personale addetto alla ricerca e allo sviluppo è necessario disporre di un’adeguata documentazione a supporto della deduzione.  Nello specifico, è necessaria un’attestazione di effettività degli oneri sostenuti, che può essere rilasciata dal Presidente del Collegio Sindacale, ovvero in mancanza di quest’ultimo organo sociale da un revisore legale dei conti o da un professionista abilitato (dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, consulente del lavoro, oppure dal responsabile di un Centro di Assistenza Fiscale).

In assenza, la deduzione operata dalla società potrebbe essere recuperata ai fini Irap dall’Agenzia delle Entrate.