tel. 049.8763120 - fax. 049.8752942 segreteria@zagarese.net

Con l’entrata in vigore del D.lgs. 139/2015, le spese di pubblicità e ricerca nei bilanci 2016 non saranno più capitalizzate tra le immobilizzazioni immateriali, salvo casi particolari.

Le spese di pubblicità e ricerca, nei bilanci 2016, non potranno più essere capitalizzate tra le immobilizzazioni immateriali. È questa una delle principali novità apportate dal D.Lgs. 139/2015 in materia di bilanci. L’implementazione del provvedimento in questione è affidata all’OIC 24, che ai paragrafi 100 e 101, permette la riclassificazione dei costi di pubblicità e di ricerca, rispettivamente tra i costi di impianto e ampliamento e tra quelli di sviluppo, qualora sussistano i presupposti richiesti dallo stesso OIC 24. Qualora ciò non fosse possibile, i costi in precedenza capitalizzati dovranno essere stornati dal bilancio.

La cancellazione di tali oneri, avviene secondo quanto previsto dall’OIC 29, attraverso la loro imputazione sul saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio 2016, riducendo di conseguenza la voce “Utili/perdite portati a nuovo”. Se questa dovesse risultare incapiente, la società dovrà utilizzare le riserve disponibili e se necessario ricorrere alla riduzione del capitale sociale. Con lo stesso procedimento appena esposto dovranno essere riclassificati, ai soli fini comparativi, anche i dati del 2015, con l’eccezione che qualora la determinazione dell’effetto di competenza dell’esercizio 2015 non sia possibile o risulti eccessivamente onerosa, la società potrà non effettuare la riclassificazione, giustificando la scelta in Nota Integrativa.

Sotto il profilo societario, l’eliminazione dei costi di ricerca e di pubblicità potrebbero determinare gravi conseguenze. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la società debba imputare le spese a riserva legale e questa si riduca al di sotto del minimo legale oppure all’ipotesi peggiore in cui i costi debbano essere imputati a capitale sociale e questo si riduca oltre che di un terzo, anche al di sotto del minimo legale. In questa situazione, gli Amministratori, ai sensi dell’articolo 2447 del Codice civile (2482-ter nel caso della Srl), saranno tenuti a convocare senza indugio l’Assemblea dei Soci per deliberare la riduzione del capitale e decidere in merito ad un’eventuale trasformazione della società o, se effettuare nuovi versamenti per reintegrare il capitale almeno al livello del minimo legale.

La cancellazione dei costi di pubblicità produce infine effetti anche sulla situazione patrimoniale-finanziaria della società, la quale potrebbe risultare sottocapitalizzata, con i conseguenti riflessi negativi sul giudizio di affidabilità e solidità da parte degli istituti finanziari, i quali saranno ancora più avversi a concedere liquidità all’impresa.