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Gli interventi normativi adottati negli ultimi anni hanno condotto ad una sostanziale “defiscalizzazione” dei piani di Welfare aziendale previsti dall’azienda in favore dei propri dipendenti.

In particolare, la Legge di bilancio 2017 è intervenuta sulla disciplina dei premi di risultato (“Welfare di produttività”), prevedendo la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva di Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, di aliquota pari al 10 per cento, sul premio di risultato da destinare al lavoratore dipendente.

La Legge di bilancio ha esteso la possibilità di accedere a tale beneficio anche a quei dipendenti che non superano gli 80 mila euro all’anno di stipendio, includendo tra i beneficiari dell’intervento anche “i quadri” e incrementando l’importo del premio di risultato tassabile con aliquota agevolata al 10 per cento, che d’ora in avanti può raggiunge l’ammontare di euro 3.000, nella generalità dei casi e di euro 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Laddove previsto da specifici accordi sindacali, l’azienda potrebbe inoltre riconoscere la possibilità per i dipendenti di optare per la conversione del premio di risultato in benefit aziendali. In tale fattispecie il premio in capo al dipendente è integralmente detassato.

Rimane ferma comunque la possibilità per l’azienda di avviare piani di welfare per i dipendenti, in modo parallelo e del tutto indipendente rispetto alla corresponsione dei premi economici per gli incrementi di produttività.

 

Quali sono le prestazioni di beni e servizi che possono essere incluse nei programmi di Welfare aziendale?

 

Secondo la normativa fiscale i programmi di Welfare aziendale possono consistere, come indicato nelle lettere f, f-bis e f-ter dell’articolo 51 del Tuir, nella prestazione di “opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti … per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Tra le prestazioni che possono rientrare nell’ambito dei piani di “Welfare aziendale” si riportano a titolo esemplificativo:

  • l’assistenza sanitaria: sono rimborsabili le spese relative alle prestazioni sanitarie sostenute dal dipendente per se stesso e per la sua famiglia;
  • l’asilo nido: sono rimborsabili gli esborsi sostenuti per il pagamento delle rette dell’asilo nido (mensa compresa);
  • la scuola, l’università e i master: sono rimborsabili le spese sostenute per l’iscrizione alla scuola materna, primaria, secondaria, università, master di specializzazione (inclusi i servizi di mensa e trasporto scolastico);
  • i campus estivi e invernali: sono rimborsabili i costi relativi all’iscrizione e alla frequenza di colonie e di centri estivi e invernali;
  • il rimborso testi scolastici;
  • il rimborso servizi di baby-sitting;
  • l’assistenza ai familiari: sono rimborsabili le spese sostenute per servizi socio-assistenziali per familiari anziani e non autosufficienti, vale a dire costi sostenuti per operatori socio-assistenziali, servizi di assistenza a familiari disabili o non autosufficienti, badanti, servizi infermieristici e di assistenza domiciliare;
  • la ricreazione, lo sport e il tempo libero: acquisto di abbonamenti predefiniti relativi ad attività sportive e ricreative, vacanze e viaggi, abbonamenti a quotidiani o cinema.

 

L’azienda ha la possibilità di prevedere in favore dei propri dipendenti un piano di Welfare aziendale composto da benefit uguali per tutti i dipendenti oppure un piano di “flexible benefit”, con la determinazione di un plafond individuale a disposizione del singolo dipendente, il quale può scegliere di quali beni e servizi preferisce usufruire.

 

I benefici economici e fiscali del Welfare aziendale per imprese e dipendenti

 

L’istituzione di programmi di “welfare” aziendale permettono all’impresa e ai suoi dipendenti di conseguire una serie di vantaggi di carattere economico e fiscale.

L’impresa che fornisce tali opere e servizi ai dipendenti può ottenere rilevanti benefici economici derivanti dall’offrire servizi al posto di aumenti salariali, dal rafforzare i legami fra imprese e territorio e dal conseguire una maggiore fidelizzazione dei lavoratori.

A tali vantaggi si aggiungono quelli di natura fiscale derivanti dalla possibilità di dedurre i costi delle prestazioni di welfare in favore dei dipendenti, ai fini Ires ed Irap:

  • nel limite del cinque per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi, se le spese sono state sostenute su base volontaria dal datore di lavoro (articolo 100 del D.P.R. 917/1986);
  • per intero, ex articolo 95 D.P.R. 917/1986, nell’ipotesi in cui siano state previste da accordi aziendali.

Il requisito richiesto dalla Legge per fruire dell’esenzione dall’imposta sui redditi sulle prestazioni di “Welfare aziendale” è che le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti o familiari.

Per i lavoratori, il vantaggio della previsione da parte dell’azienda di un piano di welfare consiste nel fatto che, nella maggior parte dei casi, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rientranti in tali programmi non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente e non sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 10 per cento, prevista per i premi di produttività erogati al lavoratore.

 

I benefici del Welfare aziendale si estendono anche agli amministratori della società

 

Con riferimento agli Amministratori della società si ricorda che, tali soggetti pur non rientrando nell’ambito di applicazione del welfare di produttività, vale a dire la tassazione agevolata del 10 per cento dei premi per incremento di produttività, possono comunque beneficiare delle prestazioni di “Welfare aziendale”, incluse nell’articolo 51 del D.P.R. 917/1986 sopra citate.

La possibilità per gli Amministratori di beneficiare di piani di Welfare aziendale a loro dedicati deriva dalla previsione, contenuta nell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis del D.P.R. 917/1986, che assimila i compensi percepiti dagli amministratori a quelli da lavoro dipendente.

Le prestazioni di Welfare erogate dall’impresa in favore degli Amministratori sono assoggettate allo stesso trattamento fiscale riservato alla medesima tipologia di benefit offerti ai lavoratori dipendenti dell’azienda (deducibilità integrale, in capo alla società, ai fini Ires ed Irap, dei costi sostenuti ed esenzione, in capo al dipendente, da Irpef delle prestazioni erogate) a condizione che tali beni e i servizi siano messi a disposizione della generalità degli Amministratori e siano contemplati in uno specifico accordo aziendale. Nel caso in cui quest’ultima previsione non sia rispettata, la deducibilità degli oneri sostenuti dall’impresa sarà limitata al cinque per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 100 del D.P.R. 917/1986.