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La Ctr Lombardia, con la sentenza 5986/44/16 stabilisce che per superare la presunzione di interposizione fittizia non basta la dichiarazione di residenza fiscale dell’amministrazione straniera.

Con la sentenza 5986/44/16 la Commissione tributaria regionale Lombardia si è espressa sul caso di una Spa italiana che aveva stipulato con una società olandese, titolare di un marchio commerciale, un contratto per il suo sfruttamento in Italia e nel 2008 aveva pagato royalties, applicando la ritenuta d’acconto prevista dalla convenzione bilaterale Italia-Paesi Bassi pari al 5 per cento.

L’amministrazione finanziaria contestava alla società italiana di non aver effettuato la ritenuta d’imposta del 30 per cento prevista dalla normativa nazionale da applicare alle royalties versate al titolare estero non residente per l’utilizzo del marchio. Il contribuente nel caso di specie non era riuscito a dimostrare che il soggetto licenziante il marchio era lo stesso che beneficiava dei pagamenti. Per l’Agenzia delle Entrate, infatti, la sola dichiarazione di residenza dell’Amministrazione straniera non è sufficiente a superare la presunzione di interposizione fittizia contestata dal Fisco nazionale.

La Commissione tributaria con la sentenza in esame dà ragione all’Amministrazione finanziaria sostenendo che:

  • il sostituto d’imposta può derogare alle disposizioni della normativa nazionale e applicare quelle delle convenzioni internazionali bilaterali, a patto di provare la coincidenza tra soggetto concedente il marchio e il beneficiario del pagamenti corrisposti;
  • la prova può essere fornita tramite le fatture emesse licenziante che non devono avere una descrizione generale e devono permettere l’individuazione del marchio concesso in uso, il cui valore deve essere riportato nelle immobilizzazioni immateriali del suo bilancio;
  • la dichiarazione di residenza fiscale rilasciata dall’amministrazione finanziaria straniera non è sufficiente a superare l’interposizione fittizia fra soggetto licenziante del marchio e quello beneficiario dei pagamenti.