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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 17 marzo 2017, del D.M. 23 febbraio 2017 n. 64 sono stati definiti gli adempimenti da seguire per l’estrazione dei beni dai depositi Iva.

Il 17 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale che chiarisce il funzionamento dell’Iva applicabile alle merci da estrarre dai depositi Iva. È consentito estrarre dal deposito Iva i beni immessi in libera pratica da un Paese terzo senza versamento dell’imposta, mediante la prestazione di una apposita garanzia.

Tale garanzia non risulta necessaria, qualora il soggetto estrattore rispetti i seguenti requisiti stabiliti dal Decreto:

  • corretta presentazione della dichiarazione Iva, se obbligato, nei tre periodi d’imposta precedenti all’operazione di estrazione;
  • esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all’Iva che risulta dalle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell’esecuzione dell’estrazione. I versamenti si considerano correttamente eseguiti, anche nel caso di effettuazione degli stessi in forma rateale, a seguito della ricezione dell’avviso bonario ovvero nella fattispecie di tempestivo pagamento, anche in forma rateale, a seguito della notifica della cartella di pagamento delle stesse somme iscritte al ruolo;
  • assenza di avviso di accertamento o di accertamento definitivo per il quale non sia stato effettuato il pagamento delle imposte dovute, per violazioni connesse all’emissione di fatture inesistenti, notificati nel periodo d’imposta in corso oppure nei tre anni precedenti l’operazione di estrazione;
  • assenza di formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, a carico del rappresentante legale per uno dei reati contemplati dagli articoli 2,3,5,8,10,10-ter,10-quater e 11 del D.lgs. 74/2000 e dall’articolo 261 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942.

La sussistenza di tali requisiti deve essere attestata dal soggetto che estrae i beni dal deposito Iva attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta in conformità al modello diffuso in bozza dall’Agenzia delle Entrate il 20 marzo 2017. Tale dichiarazione, in seguito deve essere consegnata al gestore del deposito prima di procedere all’estrazione dei beni dal deposito ed ha validità annuale.

Se chi estrae non possiede i requisiti di affidabilità sopra menzionati, il soggetto deve presentare la garanzia e la deve consegnare al gestore del deposito all’atto dell’estrazione.

Si ricorda che sono, in ogni caso, esclusi dalla prestazione della garanzia:

  • il soggetto che estrae i beni qualora coincida con quello che ha effettuato l’immissione dei beni nel deposito;
  • il soggetto che estrae i beni quando è in possesso della certificazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO) o si tratti di un soggetto esonerato (Amministrazione dello Stato, enti pubblici e ditte di nota solvibilità).

In queste ipotesi di esclusione, l’estrazione delle merci dal deposito Iva avviene con autofattura, in base all’articolo 17, comma 2 del DPR 633/1972.