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In occasione di “Telefisco”, svoltosi il 2 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione della disciplina degli Iper-ammortamenti.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito nel corso dell’incontro tenutosi con la stampa specializzata, il 2 febbraio 2017, i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2017 concernenti il nuovo istituto dell’Iper-ammortamento e la proroga del super-ammortamento spettanti per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Il primo chiarimento riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell’Iperammortamento; i tecnici dell’Agenzia delle Entrate hanno affermato che non possono fruire dell’agevolazione gli esercenti arti e professioni. Per i titolari di reddito da lavoro autonomo rimane, comunque la possibilità di continuare a fruire della disciplina dei super-ammortamenti, la cui applicazione è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2017.

L’Amministrazione finanziaria si è poi soffermata sul profilo oggettivo di applicazione delle disposizioni sugli Iper-ammortamenti. In particolare, l’Agenzia ha confermato che tale beneficio fiscale si applica all’acquisizione dei beni strumentali sia in proprietà che in leasing, come emerge dal dato testuale della norma.

Per “beni interconnessi” ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione in questione è necessario e sufficiente il rispetto di due requisiti. Il primo prevede che il bene stesso scambi informazioni con sistemi interni (ad esempio: il sistema gestionale, i sistemi di pianificazione, i sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, ecc.) e/o esterni (esempio clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) attraverso un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQQT, ecc.). Il secondo requisito prevede che il bene sia indentificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti, come ad esempio l’indirizzo IP.

Relativamente alla perizia giurata da fornirsi, nel caso di beni strumentali nuovi di valore superiore ad euro 500.000, l’Agenzia ha specificato che essa deve essere redatta per singolo bene strumentale acquisito. Tale orientamento dell’Amministrazione finanziaria si giustifica con la necessità di una migliore gestione delle future controversie che potrebbero sorgere in riferimento ad uno o più beni.

Infine, l’Amministrazione finanziaria ha risolto il dubbio in merito all’ambito temporale di effettuazione dell’investimento in beni strumentali nuovi, per il quale è possibile beneficiare dell’Iper-ammortamento. Per i tecnici delle Entrate l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione, come per il super-ammortamento, deve essere effettuata sulla base del “principio della competenza”, contenuto nei commi 1 e 2, dell’articolo 109 del Tuir. Pertanto, se dall’applicazione di tale criterio emerge che il bene strumentale è da imputare all’anno d’imposta 2016, il bene non potrà fruire dell’agevolazione, in quanto l’investimento è stato eseguito al di fuori del periodo agevolato (1° gennaio – 31 dicembre 2017) contemplato dalla relativa normativa. Il tal caso, il bene materiale potrà beneficiare soltanto del Super-ammortamento.