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Introdotta dalla L. di Bilancio 2017, il regime del gruppo Iva entrerà in vigore il 1° gennaio 2018 e permetterà ai suoi membri di effettuare transazioni infragruppo senza applicazione dell’imposta.

Il gruppo Iva introdotto con la Legge di Bilancio 2017, così come il consolidato Iva, ha lo scopo di gestire tra le imprese del gruppo la formazione e l’utilizzo del credito che si genera dalle singole attività messe in pratica dal gruppo.

L’accesso al nuovo istituto del gruppo Iva, che entrerà a regime il 1° gennaio 2018, avviene su base opzionale con l’invio telematico entro il 30 settembre 2017 di un apposito modello, che sarà successivamente approvato dall’Agenzia delle Entrate. L’opzione per la costituzione del gruppo può essere esercitata da più soggetti che svolgono attività d’impresa, arti o professioni nel territorio dello Stato e per cui ricorrano i seguenti vincoli:

  • finanziario, definito sulla base della nozione di controllo di diritto, diretto ed indiretto, di tipo assembleare. Il rapporto di controllo di diritto deve sussistere dal 1° luglio dell’anno precedente a quello di esercizio dell’opzione;
  • economico, si svolge in presenza di almeno una delle forme di cooperazione, vale a dire lo svolgimento di attività: principali dello stesso genere; complementari o interdipendenti; che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più soggetti passivi;
  • organizzativo, sussiste fra i partecipanti quando esiste un coordinamento, di diritto ai sensi dell’articolo 2359 C.c., o di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché sia svolto da un altro soggetto.

Il legislatore ha voluto attribuire una relativa preminenza al primo vincolo.

Si ricorda che la norma, sul piano soggettivo, esclude dall’applicazione del regime in questione tutti coloro che non sono residenti in Italia anche se identificati ai fini Iva nel nostro Paese ed una serie di soggetti per ragioni quali l’essere sottoposti a procedura concorsuale oppure a liquidazione volontaria.

Relativamente agli effetti della costituzione del gruppo Iva, la norma italiana specifica che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite da un soggetto partecipante al suddetto gruppo nei confronti di un altro soggetto che ha aderito allo stesso gruppo Iva non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell’articolo 2 e 3 del DPR 633/1972.

La norma stabilisce infine che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante in favore di un operatore che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo; viceversa quelle ricevute da un terzo si ritengono eseguite nei confronti del gruppo stesso.

Il gruppo Iva, infatti, permette a differenza del consolidato di dar vita ad un soggetto passivo Iva nuovo e autonomo rispetto ai suoi membri, i quali entrandovi a far parte, perdono la propria autonoma soggettività passiva verso l’erario mutuando quella del gruppo.

In questo modo al gruppo è attribuito un identificativo Iva autonomo con il quale operano tutti i membri e le transazioni infragruppo sono svolte senza applicazione dell’imposta qualora eseguite nell’ambito dello stesso soggetto passivo.