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Con la sentenza n. 603, depositata il 12 gennaio 2017, la Cassazione ha stabilito che è annullabile la delibera in cui i dati anagrafici dei soci partecipanti e votanti siano solo “conservati” dalla società.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 603 depositata il 12 gennaio 2017, ha chiarito che l’indicazione nel verbale dell’assemblea dei soci che vi hanno partecipato e che hanno votato è condizione necessaria per poter ricostruire la genesi del processo deliberativo e accertare in tal modo la validità delle decisioni assunte, cosicché l’assenza del c.d. “foglio presenze” giustifica l’annullamento della delibera.

L’articolo 2375 del Codice civile richiede infatti che l’identità dei partecipanti all’assemblea e il capitale rappresentato risulti dal verbale o da un allegato allo stesso. Tale previsione si pone in conformità con le ultime pronunce della Corte di Cassazione n. 8370/2000 e 15950/2007, le quali consideravano l’elenco nominativo dei partecipanti come un elemento essenziale della “verbalizzazione”. L’identificazione nominativa dei soci permette infatti di verificare se i voti siano stati validamente espressi dai soggetti a ciò legittimati.

Tali indicazioni congiuntamente a quelle connesse alle modalità ed al risultato delle votazioni, sono dirette ad assicurare la concreta ed immediata conoscenza di quanto avvenuto in assemblea da parte del socio assente e rappresentano il mezzo tramite il quale quest’ultimo è posto nelle condizioni di valutare se è possibile un’impugnazione, ad esempio per mancanza della maggioranza richiesta per deliberare o per assunzione della delibera con il voto determinate di un socio in conflitto di interessi.

A fronte di ciò, l’articolo 2377 del Codice civile sancisce che la deliberazione dell’Assemblea dei soci non è annullabile per incompletezza o inesattezza del verbale, qualora tali mancanze non pregiudichino l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della delibera stessa. Di conseguenza, non è annullabile, per esempio, la deliberazione in cui la relativa verbalizzazione ometta di indicare le modalità di voto, quando queste non siano imposte dalla legge o dallo statuto.