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Con la Legge di Bilancio è venuto meno l’obbligo per il 2017 di presentare i modelli relativi agli acquisti/prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro stato Ue (il cosiddetto Intra-2).

L’articolo 50, comma 6, del DL n. 331/93 prevede l’obbligo di riepilogare all’Agenzia delle Dogane, a mezzo di invio telematico degli elenchi riepilogativi denominati “INTRA”, le operazioni, quali cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate con controparti comunitarie. I modelli INTRA devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

La periodicità di invio dei modelli INTRA è:

  • trimestrale per i soggetti che negli ultimi 4 trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di euro 50.000;
  • mensile per i soggetti che non si trovano nelle fattispecie sopra evidenziate.

L’articolo 4, comma 4, lett. b) del DL n. 193/2016 ha eliminato l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi INTRA relativi agli acquisti/prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato UE, senza però precisare il periodo di riferimento delle operazioni riepilogate negli elenchi stessi di cui viene prevista l’abolizione.

Da qui sono sorti dubbi circa l’interpretazione di tale disposizione normativa; a dirimere i dubbi è intervenuta l’Agenzia delle Dogane con la Nota n. 244/RU del 10 gennaio 2017, secondo la quale sussiste l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi INTRA-2 relativi al mese di dicembre/quarto trimestre 2016 da effettuarsi entro il 25 gennaio 2017.

Tale interpretazione, fornita dall’Agenzia delle Dogane, si basa sull’assunto che la disposizione normativa che fa venir meno l’obbligo di presentare i modelli INTRA-2 risulta in stretta correlazione con l’introduzione del nuovo adempimento relativo allo spesometro a periodicità trimestrale. Tale nuovo adempimento, che si sostanzia nella comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse/acquisti nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute/registrate nello stesso periodo, ivi incluse le bollette doganali e le note di variazione, decorre dal 1° gennaio 2017 e di conseguenza non include i dati relativi alle operazioni di dicembre 2016/quarto trimestre 2016.

Tale modifica decorre a partire dallo scorso 1° gennaio 2017, ovvero riguarda gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi ricevute registrate da tale data.

Ne consegue pertanto che gli operatori economici dovranno provvedere all’invio telematico degli elenchi riepilogativi INTRA-2 riferiti al mese di dicembre (invio mensile) o al quarto trimestre 2016 (periodicità trimestrale) entro il 25 gennaio 2017.