Il 1° gennaio 2017 sono entrate in vigore le nuove disposizioni contenute nel regolamento Ue n. 1042/2013 in materia di beni immobili e di prestazioni di servizi ad essi relativi.
Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2017, del nuovo regolamento Ue n. 1042/2013, i soggetti passivi italiani dovranno confrontarsi con la nuova definizione di “bene immobile” contenuta all’articolo 13-ter del regolamento stesso. Tale definizione stabilisce che si considerino beni immobili:
- una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso;
- qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile;
- qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori;
- qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio.
Il successivo articolo 31-bis, comma 1, del medesimo regolamento stabilisce che sono servizi relativi ai beni immobili quei servizi che hanno “un nesso sufficientemente diretto con tali beni”, vale a dire quelli:
- derivanti da un bene immobile, se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;
- erogati/ destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene.
Lo stesso regolamento all’articolo 31-bis contiene un elencazione dei servizi relativi a beni immobili, tra questi vi sono:
- l’elaborazione di planimetrie per un fabbricato destinato a particolare lotto di terreno, anche se il fabbricato non viene edificato;
- i servizi di videosorveglianza o sicurezza;
- l’edificazione di strutture permanenti sul suolo, quali condotte del gas e dell’acqua, condotte fognarie e simili;
- il rilevamento e la valutazione del rischio e dell’integrità degli immobili;
- la valutazione di beni immobili a fini assicurativi, di concessione di un prestito, di stima di rischi o danni nell’ambito di controversie;
- l’installazione o il montaggio di macchinari o attrezzature che, una volta installati o montati, possano essere considerati beni immobili;
- la gestione di beni immobili commerciali, industriali o residenziali da o per conto del proprietario;
- i servizi legali (notarili e di stesura di contratti) relativi alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti su beni immobili.
Non rientrano, invece, tra i servizi relativi ai beni immobili:
- il magazzinaggio di merci in un bene immobile in assenza dell’assegnazione di una parte specifica dell’immobile ad uso esclusivo del destinatario;
- la prestazione di servizi pubblicitari, anche se comportano l’utilizzo di beni immobili;
- la messa a disposizione di stand in fiere nonché servizi correlati atti a consentire l’esposizione di prodotti;
- la gestione del portafoglio di investimenti immobiliari;
Entrambi gli elenchi non sono esaustivi, pertanto le fattispecie non rientranti “esplicitamente” in essi devono essere “valutate caso per caso” rispetto al criterio individuato dall’articolo 31-bis del regolamento comunitario del “nesso sufficientemente diretto” con il bene immobile.