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I principi italiani di valutazione (PIV) dettano le regole da seguire per giungere ad un giudizio informato di valore nella stima dell’azienda.

La prima fase del processo di valutazione di un’azienda previsto dai Principi italiani di valutazione (PIV) per giungere ad un giudizio informato di valore è la costruzione e l’apprezzamento della base informativa, ovvero l’attività di raccolta e analisi di tutte le informazioni necessarie alla stima di un’azienda tenuto conto della tipologia di incarico, della finalità della valutazione e della configurazione di valore adottata.

I PIV dedicano otto capitoli alla base informativa precisandone le caratteristiche e fornendo istruzioni operative a supporto dell’attività dell’esperto. Va, infatti, considerato che costruzione e analisi della base informativa possono condizionare le scelte relative alle successive fasi del processo di valutazione.

Il principio I.5.1. definisce le principali caratteristiche della base informativa, che deve essere ragionevolmente obiettiva e completa e le attività di verifica che l’esperto è chiamato a compiere.

Nel valutare l’obiettività delle informazioni raccolte, l’esperto deve considerare la tipologia dell’incarico, le finalità della valutazione e la rilevazione dell’informazione sui risultati della stima. E’ necessario, poi, ricercare riscontri sull’indipendenza della fonte dell’informazione rispetto a committente e utilizzatore finale e sull’esistenza di asimmetria tra informazione privata e pubblica, oltre a verificare se l’informazione è di dominio pubblico.

In merito alla completezza della base informativa, i PIV prevedono che l’esperto acquisisca tutta l’informazione rilevante ragionevolmente reperibile a un costo coerente con la tipologia di incarico ricevuto, tenuto conto di una struttura organizzativa adeguata all’incarico.

Completata l’attività di raccolta e acquisizione degli input della base informativa, l’esperto è chiamato ad analizzare tutte le informazioni con spirito critico. Deve verificare l’adeguatezza della base informativa rispetto alla tipologia di incarico, valutare la sua plausibilità in base a esperienza professionale, conoscenze e buon senso, accertare che sia formata dai migliori elementi ragionevolmente attendibili alla data di valutazione ed individuare eventuali limitazioni.

Se le limitazioni non sono rilevanti, ai fini dell’affidabilità della stima, l’esperto deve esplicitarle nella propria relazione spiegando le ragioni per le quali ritiene il giudizio di valore comunque affidabile; nell’ipotesi di limitazioni rilevanti, lo stesso dovrà dichiarare che il giudizio di valore non può essere una valutazione bensì un parere valutativo e precisare le informazioni alle quali non ha avuto accesso e le conseguenze sulla stima; nel caso di limitazioni gravi, che non consentano di esprimere un parere valutativo, l’esperto dovrà rinunciare all’incarico.

Per il principio I.5.7, infine, l’attività di analisi della base informativa condotta dall’esperto deve essere necessariamente coerente con la metodica valutativa scelta, la configurazione del valore ricercata e la finalità della stima.