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Con la sentenza n. 42462, depositata il 7 ottobre 2016, la Cassazione afferma che il delitto di evasione fiscale dell’Iva all’importazione è configurabile solo a carico dell’importatore della merce.

Il delitto di evasione dell’Iva all’importazione (articoli 67-70 del D.P.R. 633/1972) si consuma alla scadenza di assolvimento dell’imposta ed è configurabile solo a carico dell’importatore della merce e non anche nei confronti di chi, in seguito, la detenga. Ad affermarlo è la sentenza n. 42462 della Corte di Cassazione.

Nel caso di specie, il ricorso alla Corte di legittimità riguardava il sequestro preventivo di un’imbarcazione con bandiera svizzera ormeggiata in territorio nazionale, a fronte, in ipotesi di accusa, di indizi del reato previsto dall’articolo 70 del D.P.R. n. 633/1972 (evasione dell’Iva all’importazione), al cui primo comma si dispone che, nell’ipotesi di irregolarità dell’importazione, trovino applicazione le sanzioni previste dalle leggi doganali (D.P.R. n. 43/1973).

In tale ipotesi, essendo il presupposto dell’obbligazione tributaria costituito dalla mera importazione, l’obbligazione non può che rivestire, per la Corte, natura personale non trasferendosi sul bene, a differenza dei diritti doganali che incombono anche sul successivo detentore.

Il rinvio della sentenza al contenuto del citato articolo 70, comma 1, delle disposizioni doganali relative ai diritti di confine è da intendersi limitato al solo regime sanzionatorio.

L’inadempimento tributario deve quindi ascriversi solo ed esclusivamente all’importatore, soggetto passivo del rapporto, e il reato non può che avere natura istantanea, integrandosi al momento della scadenza prevista per l’assolvimento dell’imposta, con rilevanti ricadute come nel caso di specie, sul termine di prescrizione dell’illecito penale.

La sentenza affronta anche, respingendole, due questioni di legittimità costituzionale proposte dal ricorrente.

La prima è relativa all’omessa previsione nella fattispecie dell’articolo 70 di una soglia di punibilità, altrimenti presente nel reato di cui all’articolo 10- ter del Dlgs n. 74/2000 (omesso versamento Iva). Per la Corte le due fattispecie hanno struttura diversa. Per la prima l’elemento costitutivo del reato è l’importazione del bene che coincide con il fatto costitutivo dell’obbligazione tributaria e del conseguente dovere di assolvimento dell’imposta rimasto inadempiuto; per il reato fiscale, invece, il sorgere del rapporto obbligatorio tributario precede la dichiarazione fiscale.

Infine, per la Corte non è ravvisabile l’illegittimità costituzionale, sotto il profilo di uguaglianza ex articolo 3 della Costituzione, nel fatto che l’articolo 70 prevedeva diversità di trattamento sanzionatorio per l’evasione Iva, da un lato in cessioni all’interno, dall’altro per importazioni, trattandosi di situazioni giuridiche diverse.