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Con il DL n. 193 del 2016, dal prossimo anno aziende e professionisti saranno tenuti a trasmettere in via telematica, ogni tre mesi, le fatture di vendita e di acquisto e i dati delle liquidazioni Iva.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 del decreto legge n. 193 in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, è stato previsto, a partire da maggio 2017, l’obbligo di trasmissione telematica delle fatture di vendita e di acquisto nonché dei dati relativi alle liquidazioni Iva periodiche (mensili/trimestrali).

Coloro che liquidano l’imposta su base mensile comunicheranno, ad ogni scadenza prevista dalla normativa, i dati delle tre liquidazioni periodiche che ricadono nel trimestre di riferimento. La comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva deve essere effettuata anche nel caso di liquidazioni a credito, mentre sono dispensati da tale adempimento i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva, come ad esempio coloro che svolgono esclusivamente operazioni esenti, ovvero le associazioni che applicano la legge 389/1991.

La trasmissione delle fatture e delle liquidazioni deve avvenire entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre. Tale termine vale anche per i dati dell’ultimo trimestre, i quali dovranno essere comunicati entro il mese di febbraio dell’anno successivo.

In base ad una serie emendamenti approvati in data 9 novembre 2016 al Decreto fiscale dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera, per il primo anno le comunicazioni Iva dovranno essere inviate con cadenza semestrale, la prima delle quali dovrà essere effettuata entro il 25 luglio 2017. La Commissione ha rivisto, inoltre, i termini per la comunicazione relativa al secondo trimestre 2018, la quale dovrà essere trasmessa entro il 16 settembre, mentre quella connessa all’ultimo trimestre dovrà essere inviata entro il mese di febbraio.

La sanzione, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture, è di 25 euro per fattura con un massimo di 25.000 euro. Nell’ipotesi in questione non si applica la disposizione sul cumulo giuridico, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Nel caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva è prevista, invece, una sanzione compresa tra i 5.000 e i 50.000 euro.

Per il primo anno di applicazione della disciplina, tuttavia, le sanzioni sono state notevolmente ridotte contemplando, in caso di omessa o errata trasmissione delle fatture, una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta della metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza. In caso, di omessa o di infedele comunicazione si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei quindici giorni successivi.

Il decreto legge n. 193 dispone, con riguardo ai costi sostenuti per l’adeguamento tecnologico collegato al rispetto dei predetti obblighi, un credito d’imposta di 100 euro da utilizzare nel 2018, in favore dei contribuenti che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari inferiore ai 50 mila euro. Tale credito, in seguito ai nuovi emendamenti, è stato ulteriormente incrementato di 50 euro per coloro che esercitano l’opzione per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di interscambio (Sid).

Si ricorda che a partire dal primo gennaio 2017, data l’introduzione di questi adempimenti, verranno abrogati:

  • gli elenchi Intrastat degli acquisti di beni e quelli delle prestazioni di servizi ricevuti (Modello Intra-2);
  • le comunicazioni dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing, ex7, comma 12, DPR. 605 del 1973;

A partire dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 viene inoltre abrogata la comunicazione delle operazioni nei confronti degli operatori economici stabili nei paesi black list, ex art.1 Dl. n. 40/2010.