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Super-ammortamenti prorogati per gli investimenti effettuati nel 2017 e nuovi iper-ammortamenti per gli investimenti nei beni di “Industria 4.0”.

Il Disegno di legge bilancio 2017 proroga e rafforza la disciplina dei super-ammortamenti, prevista dall’articolo 1, comma 91, della Legge 208/2015. La nuova disciplina introduce, inoltre, i cosiddetti “iper-ammortamenti” al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”.

Con riferimento agli iper-ammortamenti, la nuova disposizione prevede che il costo di acquisizione sia maggiorato del 150% per gli investimenti in beni strumentali nuovi, inclusi nell’Allegato A del disegno di legge, ovvero beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento, i sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità, i dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Per i soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento è prevista inoltre una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali, inclusi nell’allegato B al disegno di legge, vale a dire software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0.

Relativamente ai super-ammortamenti, il disegno di legge di bilancio 2017 prevede che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 91, della Legge 208/2015 si applichino anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017.

A differenza dell’attuale versione dell’agevolazione, verrebbero esclusi dai super-ammortamenti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b) e b-bis) del TUIR. Si tratta di veicoli per cui è prevista la deducibilità parziale, vale a dire i veicoli aziendali e dei professionisti (deducibilità al 20%), i veicoli di agenti e rappresentanti (deducibilità al 80%) e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (deducibilità al 70%).

Pertanto, nella nuova versione dell’agevolazione, potrebbero beneficiare della maggiorazione del 40% soltanto i veicoli esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico di cui alla lettera a) dell’articolo 164 del TUIR.

Sono infine esclusi dal beneficio, come nella precedente versione, gli acquisti di beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e gli acquisti di fabbricati e di costruzioni.