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La recente circolare n. 40/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate, apre sulla possibilità per una controllata neocostituita di aderire al regime del consolidato fiscale.

Con la circolare n.40 del 2016, l’Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di accedere al regime del consolidato nazionale, disciplinato dall’articolo 2 del Dm 9 giugno 2004, anche per una controllata neocostituita, purché la data della costituzione non sia successiva al termine per l’invio della dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale s’intende effettuare l’opzione. Ciò significa che una neocostituita nei primi nove mesi del 2016 poteva aderire al consolidato con la controllante entro lo scorso 30 settembre, previa opzione nell’Unico SC 2016 (circolare 31/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate). Infatti, in caso di controllate neocostituite, il requisito del “controllo rilevante” va verificato solo con riferimento alla consolidante.

Tale criterio per l’Agenzia delle Entrate va esteso anche alle controllate neocostituite che, con apposita delibera, abbiano fatto coincidere:

  • la data della loro acquisizione da parte della controllante con la data di chiusura dell’esercizio in corso al momento dell’acquisizione;
  • la data di chiusura del primo esercizio successivo alla loro acquisizione da parte della controllante con la data di chiusura dell’esercizio di questa.

Quindi, in caso di acquisizione perfezionata in corso d’anno, ma prima del termine per l’invio della dichiarazione, che coincide con l’esercizio dell’opzione, qualora la target anticipi la chiusura del suo esercizio alla data di perfezionamento dell’acquisizione e allinei poi la chiusura a regime con quello della controllante, il consolidato fra le due entità potrà avere validità già dal periodo d’imposta la cui decorrenza parte dalla data dell’acquisizione.

Rimane tuttavia impregiudicata per l’Amministrazione finanziaria la possibilità di sindacare fattispecie di abuso del diritto, nell’ipotesi in cui nel primo periodo d’imposta in cui la neoacquisita partecipa al consolidato sia previsto il realizzo di significativi effetti reddituali legati ad operazioni svolte in precedenza.

L’altro importante chiarimento della circolare n. 40 riguarda la continuazione del consolidato nel caso di operazioni straordinarie. Ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del D.P.R. n. 917/86 tale regime s’interrompe al venir meno del requisito del controllo, ex articolo 117 dello stesso D.P.R. Viceversa, esso prosegue nell’ipotesi di fusione che non determina il venir meno del requisito (articolo 124, comma 5, del D.P.R. 917/86) e nei casi stabiliti dall’articolo 13, comma 2, Dm 9 giugno 2004 diversi da quelli interruttivi, in presenza di risposta favorevole all’interpello probatorio.