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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 22 settembre 2016, n. 193, il contribuente può ritrattare la dichiarazione a favore anche dopo il termine della dichiarazione successiva.

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre, del DL n. 193 del 22 ottobre 2016, diventa possibile per il contribuente presentare una dichiarazione integrativa a favore anche dopo il termine della dichiarazione successiva. D’ora in poi, quindi, sarà possibile “ritrattare” la dichiarazione dei redditi, Irap e sostituti, sia a favore che a sfavore del contribuente, entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento.

Il DL n. 193, al nuovo comma 8 bis introduce specifiche disposizioni sulla compensazione. Il credito che deriva da una dichiarazione integrativa (redditi, Irap e sostituti) a favore risulta compensabile. Tuttavia, se l’integrativa viene trasmessa oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito che ne emerge può essere usato in compensazione solo per eseguire “il versamento dei debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa”.

Relativamente alle dichiarazioni integrative Iva, sia a favore che a sfavore, esse sono emendabili entro i termini di decadenza dell’accertamento.  Viene però previsto che solo il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno solare successivo risulta compensabile oppure scomputabile in detrazione in sede di liquidazione o di dichiarazione annuale. Lo stesso credito Iva può anche essere richiesto a rimborso, se ci sono i requisiti di legge. Risulta, quindi, che per il recupero dell’Iva derivante da un’integrativa a favore versata dopo il termine sopra citato occorre attivarsi fuori dal circuito dichiarativo.

Il DL stabilisce inoltre che la presentazione di tutte le dichiarazioni integrative (anche a favore) fa slittare i termini di decadenza dell’accertamento a partire dal momento di presentazione dell’integrativa, ma “per i soli elementi” oggetto dell’integrazione.