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La commissione tributaria di Bolzano, con la sentenza 47/1/2016, punisce l’inserimento di operazioni abituali fra quelle occasionali, in quanto incidono sull’importo detraibile degli acquisti.

È sempre sanzionabile l’erronea indicazione nella dichiarazione Iva, tra le operazioni esenti di tipo “occasionale”, di operazioni esenti che sono “abituali” nell’esercizio dell’attività dell’impresa. Ad affermarlo è la sentenza 47/1/2016, emessa dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano.

La vicenda in questione riguarda una società che oltre alla propria attività principale, soggetta ad Iva, svolge anche quella di gestore di apparecchi di intrattenimento, esente da Iva. La società riceve dall’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Bolzano, un avviso di accertamento per l’anno 2008, a mezzo del quale viene contestata l’indebita detrazione di una parte di Iva, relativa agli acquisti effettuati. Secondo l’ufficio, la società, pur avendo correttamente classificato in contabilità le somme percepite per la raccolta delle giocate quali operazioni esenti da Iva, le aveva indebitamente dichiarate come operazioni “occasionali” al rigo VG30 del modello Iva, pertanto le stesse non hanno concorso all’abbattimento dell’imposta detraibile sulle operazioni passive effettuate nell’esercizio, secondo il meccanismo del pro-rata disciplinato dall’articolo 19-bis, Dpr 633/1972. Poiché l’attività di gestore di apparecchi di intrattenimento doveva, al contrario, ritenersi svolta in modo abituale, alla luce degli incassi conseguiti e in rapporto al volume di affari complessivo dell’impresa, il contribuente avrebbe dovuto indicare le predette somme al rigo VG35 della dichiarazione Iva, così da farle regolarmente concorrere al calcolo della percentuale dell’Iva ammessa in detrazione.

Tale violazione posta in essere dal contribuente con la propria condotta dichiarativa, secondo la Commissione tributaria regionale, non può considerarsi meramente formale, impattando concretamente sulla determinazione e sul versamento dell’Iva dovuta. La stessa Commissione conclude, infatti, che il contribuente non solo ha impropriamente barrato la casella al rigo VG30 della dichiarazione, così qualificando illegittimamente come operazioni esenti di carattere occasionale somme abitualmente percepite per le raccolte giocate, ma, allo stesso tempo, non ha compilato il rigo VG35 della dichiarazione medesima evitando, così, il concorso delle stesse somme alla determinazione della percentuale di detraibilità Iva sugli acquisti. Su queste basi, la Commissione ha condannato il contribuente a pagare le sanzioni e le spese giudiziarie.