Si indicano di seguito le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 che hanno apportato modifiche agli articoli 51, 95 e 108 del TUIR.
Rimborsi spese di trasferta fuori del territorio comunale
A decorrere dal 01.01.2025, i rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, mediante autoservizi pubblici non di linea (tra cui taxi e noleggi con conducente), non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente se i pagamenti delle spese sono eseguiti con versamento bancario o postale, o con altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione rileva anche ai fini della deducibilità di tali costi dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP in quanto anche i rimborsi da parte del datore di lavoro delle suddette spese devono essere corrisposti con strumenti di pagamento tracciabili.
I sistemi di pagamenti ammessi sono quindi bonifici, carte di credito, di debito (bancomat), prepagate, assegni bancari e circolari. Sono considerate tracciabili anche le app di pagamento via smartphone, che funzionano tramite codice Iban e numero di cellulare.
L’azienda dovrà comunicare la novità ai lavoratori. Il datore di lavoro potrà decidere di consegnare ai lavoratori in trasferta la carta di credito aziendale o un altro strumento di pagamento collegato al conto corrente dell’azienda. Se i lavoratori eseguiranno il pagamento con la propria carta di credito o debito, nella nota spesa, insieme alla fattura o alla ricevuta fiscale, dovranno riportare anche la ricevuta del Pos o del pagamento tracciabile.
In presenza del “doppio” giustificativo si potranno rimborsare le spese di trasferta nette a cedolino. In mancanza del documento che attesta il pagamento tracciato, l’azienda dovrà rimborsare la nota spese assoggettandola a ritenute e contributi
Non soggiacciono all’obbligo della tracciabilità i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di € 15,49, elevate a € 25,82 per le trasferte all’estero.
Spese di rappresentanza e omaggi
A decorrere dal 01.01.2025, le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP a condizione che il pagamento avvenga a mezzo versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.