I soggetti “contro-esodati” che hanno beneficiato del regime di favore di cui alla L. 238/2010 possono continuare fino al 2020 a fruire del regime degli impatriati per effetto dell’art. 16 co. 4 del DLgs. 147/2015.
Potevano esercitare, entro il 2.5.2017, l’opzione per il regime agevolativo previsto per gli impatriati di cui all’art. 16 co. 4 del DLgs. 147/2015 i soggetti in possesso dei requisiti di cui alla L. 238/2010 purché rientrati in Italia entro il 31.12.2015.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta in commento, ha evidenziato che il diritto all’opzione non era dunque condizionato ad alcun termine iniziale di trasferimento della residenza, con la conseguenza che l’opzione poteva essere esercitata anche dai soggetti in possesso dei requisiti di cui alla L. 238/2010 rientrati in Italia prima del 2015.
Nel caso di specie, un dipendente con i requisiti di cui alla L. 238/2010, rientrato in Italia prima del 31.12.2015, ha esercitato, ad aprile del 2017, l’opzione per beneficiare, dal periodo d’imposta 2016, del regime di parziale imponibilità del reddito di lavoro dipendente previsto per i c.d. “impatriati”.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il dipendente possa continuare a fruire del regime agevolato degli impatriati previsto dall’art. 16 del DLgs. 147/2015 fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, non rilevando il pregresso periodo di fruizione, da parte del medesimo dipendente, degli incentivi di cui alla L. 238/2010.