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Con la risposta a interpello 27.3.2020 n. 99, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rinuncia al ruling a favore della determinazione diretta del reddito agevolabile ai fini del Patent box (art. 4 del DL 34/2019).

Nel caso di specie, una società aveva presentato istanza di ruling il 30.6.2016 per la determinazione del reddito agevolabile per il quinquennio 2016-2020.

Nel 2019 è stata effettuata la rinuncia al ruling in corso per avvalersi della nuova opzione di autodeterminazione.

La questione riguarda come poter fruire del Patent box nei periodi d’imposta successivi alla rinuncia (2020, nel caso di specie).

L’Agenzia delle Entrate precisa che la rinuncia:

  • deve riguardare la procedura di Patent box nella sua interezza, quindi tutto il quinquennio agevolato;
  • non può essere nemmeno limitata ad alcuni beni immateriali tra quelli che rientrano nel perimetro del ruling.

Il contribuente non può quindi presentare istanza di ruling per il 2020, in quanto ha rinunciato alla procedura per tutti i periodi di imposta coperti dall’opzione quinquennale (2016-2020).

Di conseguenza, per fruire del Patent box negli anni successivi alla rinuncia al ruling (2020, nel caso di specie) occorre esercitare l’opzione annuale prevista per l’autoliqui­dazione.