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L’Articolo 39, c.1, del DL. 16 luglio 2020, n. 76 (DL. Semplificazioni), convertito con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 ha modificato la disciplina agevolativa relativa alla cd. “Nuova Sabatini” innalzando l’importo del finanziamento, a fronte del quale il contributo pubblico è erogato all’impresa beneficiaria in un’unica soluzione, da 100.000 a 200.000 euro.

Di seguito un breve excursus della normativa di riferimento.

La cd. “Nuova Sabatini” è un’agevolazione sugli acquisti diretti, oppure tramite locazione finanziaria, di macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nuovi di fabbrica, da impiegare nel ciclo produttivo dell’azienda e classificabili nell’attivo dello Stato Patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 o B.II.4.

Rimangono invece esclusi dall’agevolazione a titolo esemplificativo i costi sostenuti per beni usati, le spese per terreni e fabbricati ivi incluse le opere murarie, le prestazioni di servizi e consulenze di qualsiasi genere, singoli beni di valore inferiore a 516,46, al netto dell’IVA, le spese per impianti elettrici ed idraulici nonché quelle per imposte e tasse.

Per non perdere il beneficio, i beni acquistati dovranno essere mantenuti in azienda per almeno tre anni a partire dalla data di ultimazione dell’investimento.

Il beneficio riconosciuto dall’agevolazione è duplice e consiste nel riconoscimento di:

  • un finanziamento erogato a tasso di mercato da parte di una banca convenzionata o da altro intermediario finanziario, in misura pari al 100% del costo dell’investimento. Il finanziamento ha una durata massima di 5 anni dalla stipula ed è comprensivo di un eventuale periodo di preammortamento massimo di 12 mesi;
  • un contributo statale erogato direttamente sul c/c dell’azienda rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti. L’importo agevolabile è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento. Tale contributo, commisurato al costo dell’investimento è pari al 7,7% per i beni ordinari; 10% per i beni 4.0 e per quelli con valenza ambientale; 15% per i beni 4.0 acquistati dalle piccole imprese del centro/sud Italia.

L’ agevolazione è resa particolarmente conveniente dalla cumulabilità della stessa con il credito d’imposta fino al 40% per gli investimenti in beni strumentali 4.0 disposto dalla Legge n. 160/2019.

Per accedere all’agevolazione è necessario che l’impresa, prima di avviare l’investimento, presenti la domanda di agevolazione in formato elettronico e la trasmetta a mezzo PEC direttamente alla PEC della banca o della società di leasing a seconda della modalità di realizzazione dell’investimento. All’atto della presentazione della domanda l’impresa non deve trasmettere i preventivi né le fatture o altri titoli di spesa.

Si ricorda infine che, a seguito della modifica introdotta dal cd. Decreto Semplificazioni, in relazione alle domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 17 luglio 2020, per gli investimenti di importo inferiore a 200 mila euro, l’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione. Per gli investimenti agevolabili di importo superiore l’agevolazione sarà erogata in 6 quote annuali.

Per una discussione più approfondita i professionisti dello Studio sono a Vostra disposizione