Il COVID-19 impone una riflessione sull’efficienza dei modelli organizzativi adottati dalle imprese ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 per fronteggiare un rischio epidemiologico non immaginabile.
La tematica fondamentale è costituita dalle misure intraprese per garantire la salute e la sicurezza sul lavoro, ma la “tenuta” dei modelli organizzativi attiene anche al rischio che la riorganizzazione straordinaria delle imprese in questo periodo divenga l’occasione per la commissione di ulteriori reati contemplati nel D.lgs. n. 231/2001.
Per quanto riguarda il tema principale, è stato adottato un Protocollo di sicurezza anti-contagio in attuazione del DPCM dell’aa marzo, volto alla prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro, secondo la logica della precauzione.
Dal momento che, ai sensi dell’art. 42 del DL 18/2020, l’infezione da COVID-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio in relazione a quanto previsto dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008), la responsabilità della società potrebbe conseguire alla violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 25-septies del D.lgs. n. 231/2001.
In un’ottica più ampia, oltre agli evidenti rischi di natura informatica legati al largo utilizzo di smart working, vanno considerate anche altre condotte illecite che possono trovare spazio nella situazione eccezionale che le imprese sono chiamate a vivere. Tra queste sono evidenziate quelle descritte dall’art. 24 del D.lgs. n. 231/2001: “indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico”.
Altri reati presupposto che potrebbero divenire più frequenti in ragione dell’epidemia sono quelli do corruzione e corruzione tra privati (art. 25) e dei delitti in materia di industria e commercio (art. 25-bis). Particolare attenzione va inoltre rivolta ai reati societari e soprattutto alle false comunicazioni sociali (art. 25-ter). Infine, bisogna considerare anche che, con l’introduzione dell’art. 25-quinquiesdecies nel corpo del decreto 231, sono stati di recente inclusi tra i reati presupposto anche i delitti tributari di maggiore gravità quali: dichiarazioni fraudolente, emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, sottrazione al pagamento delle imposte. Nell’adeguamento dei modelli organizzativi, l’impresa dovrà tenere conto anche dell’eventuale maggior rischio che si corre nella fase attuale, ad esempio nelle ipotesi di richiesta di detrazioni e deduzioni fiscali senza avere i requisiti necessari.
In questo sistema assume quindi rilievo determinante l’Organismo di vigilanza a cui spetta un ruolo proattivo da esercitare attraverso l’assunzione di informazioni dalle funzioni aziendali e attraverso l’esercizio, nei limiti del possibile in questa fase, di poteri ispettivi. Si ribadisce che tale organo non è tenuto a svolgere risk assessment, di competenza delle funzioni di controllo interno, né all’assunzione di scelte di gestione legate alla prevenzione che spettano al Consiglio di amministrazione.