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L’articolo 1, c. 184-197, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (L. di Bilancio 2020) ha introdotto, in sostituzione di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dall’1.1.2020 al 31.12.2020.

Di seguito un breve excursus della normativa di riferimento.

Il nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali consiste in un’agevolazione fiscale differenziata in relazione alla tipologia di investimento:

  • per i beni strumentali nuovi, diversi da quelli “industria 4.0”, i cosiddetti “beni ordinari”, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • per i beni materiali “Industria 4.0” compresi nell’allegato A alla L.232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • per i beni immateriali “Industria 4.0” compresi nell’allegato B alla L.232/2016, il credito è riconosciuto nella misura del 15% del costo nel limite massimo di 700.000 euro.

Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati dall’1.1.2020 al 31.12.2020. Rientrano nell’agevolazione anche gli investimenti effettuati entro il 30.06.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020:

  • il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Si ricorda che il credito d’imposta in oggetto non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non è soggetto:

  • al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro;
  • al limite generale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000 euro;
  • al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro.

Relativamente alle modalità di fruizione dell’agevolazione, la stessa è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi. Il beneficio fiscale spetta per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”) in cinque quote annuali di pari importo, mentre per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali.

L’agevolazione decorre per gli investimenti in beni materiali “ordinari” dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “Industria 4.0” dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.

In riferimento agli oneri documentali si ricorda la necessità di riportare nella fattura e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati il riferimento espresso “alle disposizioni dei commi da 184 a 194” della legge di bilancio 2020.

In relazione agli investimenti nei beni materiali e immateriali “Industria 4.0” di cui all’allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei relativi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.

E’ infine prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) con riferimento ai beni “Industria 4.0”, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un Decreto Ministeriale di prossima emanazione. In ogni caso, non dovrebbe trattarsi di un’istanza preventiva.

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