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L’Agenzia delle Entrate, nel corso del Videoforum di Italia Oggi, ha chiarito che il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex art. 1 co. 184 – 197 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) spetta ai professionisti soltanto nella misura “generale” del 6% e non anche in quella maggiorata.

Ai sensi dell’art. 1 co. 194 della L. 160/2019 “il credito d’imposta di cui al comma 188 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni”.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la citata disposizione, nel prevedere per i professionisti l’applicazione del credito di imposta, opera un rinvio al precedente comma 188. Quest’ultimo riconosce il credito di imposta nella misura del 6% per gli investimenti aventi ad oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 189 e 190 della stessa legge di bilancio (a titolo esemplificativo, i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” o gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali connessi ad investimenti in beni materiali “Industria 4.0”).

Dalla formulazione letterale della norma, si evince che, mediante il rinvio al comma 188, il legislatore ha inteso estendere ai professionisti esclusivamente il credito di imposta del 6% (quindi quello peri beni materiali “ordinari”) e non anche quello del 40%.

Per quanto sopra, ai professionisti non spetta il credito d’imposta per gli investimenti “4.0” (analogamente a quanto avveniva per gli iper-ammortamenti).