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Il provv. Agenzia delle Entrate 16.4.2019 n. 95765 ha dettato le disposizioni attuative per la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (art. 1-bis del DL 50/2017).

Con tale procedura, le imprese estere che ravvisino la possibilità che l’attività svolta in Italia configuri una stabile organizzazione possono presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate per valutare la sussistenza o meno della stabile organizzazione e, in caso positivo, per la determinazione dei redditi imponibili e della base imponibile IVA.

Sono ammessi a tale procedura i soggetti appartenenti a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori ad un miliardo di euro annui che effettuano in Italia operazioni attive di ammontare superiore a 50 milioni di euro annui.

Con il provvedimento in esame è stato approvato il modello “Istanza di cooperazione e collaborazione rafforzata”, da utilizzare per la richiesta di accesso alla procedura, e sono indicati i dati obbligatori da riportare nell’istanza, unitamente alla documentazione da allegare, anche su supporto informatico (descrizione dell’attività, ragioni per le quali l’istante ritiene possibile configurare o escludere l’esistenza della stabile organizzazione, Masterfile e Documentazione Nazionale rilevante ai fini dei prezzi di trasferimento, bilanci, ecc.).

Il provvedimento detta, altresì, i termini e le modalità per l’istruttoria svolta dagli uffici, la quale si conclude con un “atto conclusivo” nel quale l’Agenzia delle Entrate motiva le ragioni con le quali si riscontra o si esclude la sussistenza della stabile organizzazione.

Il provvedimento, infine, regola le modalità di definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione per le annualità pregresse e le modalità di trasmissione all’Autorità giudiziaria della (eventuale) notizia di reato di omessa dichiarazione, così come della avvenuta definizione dei debiti tributari della branch italiana.