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Con il DM 7.5.2019, pubblicato sulla G.U. 5.7.2019 n. 156, sono state definite le nuove disposizioni attuative delle agevolazioni fiscali riconosciute dall’art. 29 del DL 179/2012 e dall’art. 4 del DL 3/2015 ai soggetti che effettuano investimenti in start up innovative e in PMI innovative. Le nuove disposizioni attuative si sono rese necessarie per effetto dell’introduzione a regime, a partire dal 2017, della disciplina di favore per i soggetti che investono in start up innovative e in PMI innovative, ad opera dell’art. 1 co. 66 della L. 232/2016, che ha modificato anche la misura di tali agevolazioni, a seguito dell’autorizzazione da parte della Commissione europea.

Tali disposizioni rileverebbero, quantomeno con riferimento alla misura dell’agevolazione, solo per il 2017 e il 2018, considerando che per il 2019 è stato previsto dalla L. 145/2018 un aumento dal 30% al 40% della misura dell’agevolazione (seppur subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea).  Le start up innovative sono le società definite dall’art. 25 co. 2 del DL 179/2012, anche non residenti in Italia purché in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia.

Si considerano PMI innovative ammissibili quelle di cui all’art. 4 co. 1 del DL 3/2015 (anche non residenti, come sopra specificato) che ricevono l’investimento iniziale, a titolo della misura, anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro 7 anni dalla loro prima vendita commerciale.

Le PMI innovative, dopo il periodo di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita:

  • fino a 10 anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;
  • “senza limiti di età”, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o ad un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti 5 anni.

Le agevolazioni si applicano:

  • ai soggetti passivi IRPEF o IRES;
  • che effettuano un investimento agevolato, in una o più start up innovative o PMI innovative ammissibili, nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016.

Le agevolazioni si applicano:

  • ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start up innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative o PMI innovative ammissibili, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione;
  • agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start up o PMI innovative ammissibili.

Le agevolazioni non si applicano, tra l’altro, nel caso di investimenti in start up o PMI innovative ammissibili che si qualifichino come:

  • imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01;
  • imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati;
  • imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio.
  • Viene previsto che:
  • i soggetti passivi IRPEF possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1.000.000,00 di euro, in ciascun periodo d’imposta;
  • i soggetti passivi IRES possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1.800.000,00 euro, per ciascun periodo d’imposta.

Per i soci di snc e sas l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il suddetto limite si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.

Tali agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15.000.000,00 di euro per ciascuna start up innovativa o PMI innovativa ammissibile.

Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo, rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start up innovativa o PMI innovativa ammissibile nei periodi d’imposta di vigenza del regime agevolativo.

Qualora la detrazione IRPEF o la deduzione IRES sia di ammontare superiore, rispettivamente, all’imposta lorda o al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere utilizzata nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.